Ordinanza n. 14393/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare - 5ª Divisione, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 13 aprile 2026, notificato il 13 maggio 2026 tramite il Comando del 235° Reggimento Addestramento Volontari «PICENO», con il quale è stato disposto il proscioglimento del Ricorrente dalla ferma prefissata iniziale «per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento» ai sensi dell'art. 956, co. 1, lett. b) e art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), con collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 28 novembre 2025; per illegittimità derivata, del verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma Mod. BL/G n. -OMISSIS- del 28 novembre 2025, recante il giudizio di «permanentemente non idoneo al servizio in ferma per la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento», con diagnosi «Difficoltà dell'adattamento in paziente con marcati tratti di immaturità - Disturbi delle abitudini e degli impulsi (F63)»; per illegittimità derivata, del verbale di rassegna di II istanza prot. -OMISSIS- del 5 marzo 2026 del Comando Sanità e Veterinaria - Reparto di Sanità, che ha confermato il predetto giudizio; della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento prot. n. -OMISSIS- del 9 marzo 2026, notificata il 19 marzo 2026; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, alla comunicazione prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 13 aprile 2026 (compresa la proposta di proscioglimento prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2026); E PER L'ACCERTAMENTO del suo profilo sanitario, mediante la somministrazione dei test standardizzati prescritti dall'art. 10, co. 10, lettera e), del bando di reclutamento VFI - EI 2025 (decreto DGPM 25 ottobre 2024, prot. M_D -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica, con collocamento in congedo illimitato, unitamente ai verbali sanitari e agli atti del relativo procedimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Direzione generale per il personale militare con cui è stato prosciolto dalla ferma prefissata iniziale, ai sensi degli artt. 956, comma 1, lettera b), e 957, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 66/2010, per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, con collocamento in congedo illimitato. Sono stati altresì impugnati, per illegittimità derivata, il verbale del Dipartimento militare di medicina legale che aveva espresso il giudizio di permanente non idoneità, il verbale di rassegna di seconda istanza confermativo, la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento, la proposta di proscioglimento e gli ulteriori atti connessi. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del profilo sanitario mediante somministrazione dei test standardizzati previsti dal bando di reclutamento VFI-EI 2025. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di incompetenza territoriale, considerato che il ricorrente, già collocato in congedo al momento dell'instaurazione del giudizio, risultava residente in Abruzzo.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Abruzzo. Il giudice ha applicato l'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., in quanto il rapporto di pubblico impiego militare era cessato al momento della proposizione del ricorso; non operava quindi il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., applicabile in costanza del rapporto. Trattandosi di un atto individuale, i cui effetti diretti riguardavano esclusivamente il ricorrente e si esaurivano nel luogo della sua residenza, il criterio dell'efficacia spaziale prevaleva sul criterio della sede dell'autorità emanante. Il giudizio è stato pertanto devoluto al TAR Abruzzo. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
"il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale"
Quando l'atto amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un TAR diverso da quello della sede dell'autorità emanante, la competenza territoriale spetta al TAR del luogo in cui tali effetti si esplicano.
art. 13, comma 2, c.p.a.
"in costanza del rapporto di pubblico impiego"
Il foro del pubblico impiego opera per le controversie relative a dipendenti pubblici soltanto quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio.
art. 956, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 66/2010
Richiamato quale fondamento normativo del proscioglimento dalla ferma prefissata per perdita dell'idoneità psico-fisica.
art. 957, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 66/2010
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del proscioglimento dalla ferma prefissata.
art. 10, comma 10, lettera e), bando di reclutamento VFI-EI 2025
Indicato quale fondamento della domanda di accertamento relativa alla somministrazione dei test standardizzati per la verifica del profilo sanitario.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica soltanto se il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del ricorso; se il rapporto è cessato, si applicano i criteri ordinari dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- I criteri della sede dell'autorità emanante e dell'efficacia spaziale dell'atto, previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., operano secondo complementarità: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando l'atto produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
- Per un provvedimento individuale di proscioglimento dalla ferma militare, adottato nei confronti di un soggetto già collocato in congedo, la competenza territoriale spetta al TAR della circoscrizione in cui si esauriscono gli effetti diretti dell'atto, normalmente coincidente con il luogo di residenza dell'interessato, anziché al TAR del luogo in cui ha sede l'amministrazione emanante.
- La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere individuata sulla base di regole predeterminate, sicché non è rimessa alla scelta delle parti né può essere accentrata presso il TAR Lazio oltre i casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 104/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 108/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →