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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11639/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. Ha dedotto violazione di legge sostenendo che il giudice non avrebbe correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unicità del disegno criminoso. Secondo la tesi difensiva, la continuazione sarebbe stata desumibile dall'omogeneità dei beni giuridici tutelati, dalla vicinanza temporale e geografica dei fatti. La Corte ha però ritenuto che il provvedimento impugnato avesse fatto corretto governo dei principi in materia, valorizzando la distanza temporale tra le violazioni, la loro commissione in luoghi diversi, le differenti modalità esecutive e la diversità dei correi, elementi incompatibili con la prova di una preventiva programmazione unitaria. La memoria successiva ha insistito sui motivi già proposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Locri aveva motivato in modo logico e coerente il diniego della continuazione, evidenziando che i fatti erano stati commessi in luoghi differenti (Catanzaro, Monasterace e Gioiosa Ionica), in un arco temporale esteso (da uno a due anni tra le singole violazioni e quattro anni tra la prima e l'ultima), con modalità diverse e con correi diversi. Tali circostanze escludevano, secondo la Corte, la dimostrazione dell'anticipata e unitaria deliberazione criminosa necessaria per applicare l'art. 671 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma posta a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra reati separatamente giudicati.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01

    La continuazione richiede, anche in esecuzione, una verifica rigorosa della preventiva programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01

    L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico e la contiguità spazio-temporale sono solo indici rivelatori, non sufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01

    La disciplina della continuazione presuppone, sul piano intellettivo, la previsione iniziale di più azioni criminose e, sul piano volitivo, un programma di massima poi attuato con successive specifiche volizioni.

  • Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664

    "caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione"

    Il decorso di un significativo intervallo temporale tra i fatti depone, salvo prova contraria, contro la configurabilità della continuazione.

  • Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo

    Richiamata nel medesimo senso della presunzione contraria alla continuazione quando i reati siano distanziati nel tempo.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, richiede una verifica rigorosa della sussistenza di un unico disegno criminoso, che deve risultare dalla preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento della commissione del primo fatto.
  • L'omogeneità dei beni giuridici tutelati, la vicinanza territoriale e la contiguità temporale sono meri indici sintomatici e non bastano, da soli, a fondare la continuazione in assenza di ulteriori elementi dimostrativi della deliberazione unitaria.
  • Quando i reati risultano commessi a distanza temporale significativa, in luoghi diversi, con modalità esecutive differenti e da correi diversi, è logicamente negabile l'anticipata programmazione unitaria e, quindi, la continuazione.
  • In sede di legittimità, è incensurabile la motivazione del giudice dell'esecuzione che dia conto in modo non illogico dei dati fattuali incompatibili con l'unicità del disegno criminoso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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