Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7291 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Dati risultanti dall'angrafe tributaria - Obbligatorietà dell'avviso di accertamento - Dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente - Possibilità dell'iscrizione a ruolo diretta - Accertamento parziale in luogo della liquidazione automatizzata - Censura da parte del ricorrente - Interesse - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare la liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36-bis. La differenza reddituale derivava dal fatto che C.S. aveva dichiarato Euro 238.301 anziché Euro 283.801, sostenendo che si trattasse di una mera inversione materiale delle cifre. Contestava inoltre la maggiore imposizione, le sanzioni e la conseguente iscrizione a ruolo provvisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa all'asserito errore materiale fosse una questione di fatto, non deducibile in cassazione come violazione di legge. Quanto alla procedura, ha stabilito che l'art. 36-bis consente l'iscrizione diretta a ruolo solo quando la maggiore imposta risulta dai dati numerici della dichiarazione; invece, quando il maggior reddito emerge dai dati dell'Anagrafe tributaria, è corretto e obbligatorio procedere mediante avviso di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis. Il contribuente non ha comunque interesse a contestare l'uso dell'accertamento parziale, poiché tale procedura offre una garanzia maggiore rispetto alla semplice cartella di pagamento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il controricorso dell'Agenzia era tardivo.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza previa emissione dell'avviso di accertamento, quando la maggiore imposta risulta dai meri dati numerici esposti nella dichiarazione.

    La liquidazione automatizzata è utilizzabile nei casi tassativi in cui l'imposta dovuta emerge direttamente e cartolarmente dalla dichiarazione del contribuente.

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    L'emissione dell'avviso di accertamento parziale è obbligatoria qualora il maggior reddito risulti dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

    Quando l'Amministrazione utilizza informazioni esterne o ulteriori rispetto ai dati dichiarati, come quelle dell'Anagrafe tributaria, deve notificare preventivamente un avviso di accertamento parziale.

  • Art. 15 del d.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di una parte delle maggiori imposte accertate.

    Dopo la notifica dell'accertamento, l'Amministrazione può procedere alla riscossione provvisoria della parte di imposta prevista dalla legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di circostanze fattuali, come l'asserita natura meramente materiale dell'errore nella dichiarazione.

Massime di principio

  • Se la maggiore imposta deriva esclusivamente da dati numerici già contenuti nella dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare la liquidazione automatizzata e procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza previo avviso di accertamento.
  • Se il maggior reddito emerge da dati esterni alla dichiarazione, come quelli dell'Anagrafe tributaria, è necessario un avviso di accertamento parziale prima della riscossione.
  • Il contribuente, di regola, non può dolersi dell'uso dell'accertamento parziale al posto della liquidazione automatizzata, perché l'avviso preventivo costituisce una garanzia procedurale ulteriore e non comporta una lesione dell'interesse difensivo.
  • La contestazione secondo cui l'importo dichiarato deriva da un errore materiale è una questione di fatto: deve essere adeguatamente provata nei giudizi di merito e non può normalmente essere rivalutata dalla Corte di cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • La distinzione fondamentale è tra errore rilevabile direttamente dalla dichiarazione e maggiore reddito ricostruito tramite informazioni dell'Amministrazione o dell'Anagrafe tributaria; nel secondo caso l'accertamento parziale è la procedura appropriata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.