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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio, Provveditorato n. 3281 del 12/11/2025, prot. n. 120004 del 13/11/2025, notificata in pari data, avente ad oggetto "DECADENZA CONCESSIONE PROVVISORIA N. 27/2024 - REP. N. 70 DEL 19/06/2024 (RIFERITA ALLA C.D.M. RIF. SID N. 8/2009) E ATTI SUCCESSIVI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA DEMANIALE IDENTIFICATA AL FOGLIO DI MAPPA 101 PARTICELLA 38 (PARTE)"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso do consequenziale, ed in particolare: • della nota prot. n. 101844 del 01/10/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza; • della nota del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE del Comune di Catanzaro prot. n. 79320 del 30/07/2025, con cui è stata rigettata la Segnalazione Certificata di Agibilità; • della comunicazione di esito negativo del SUAP prot. n. 81606 del 05/08/2025 relativa alla pratica c.u. SUAP 17417; • della comunicazione di esito negativo del SUAP prot. n. 82201 del 06/08/2025 relativa alla pratica c.u. 17815.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza da una concessione provvisoria di area demaniale marittima, con ripristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti presupposti relativi all'avvio del procedimento, al rigetto della segnalazione certificata di agibilità e agli esiti negativi di pratiche SUAP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

Il concessionario ha impugnato il provvedimento comunale di decadenza dalla concessione provvisoria di un'area demaniale marittima e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti. Ha chiesto anche la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che la fatiscenza dell'immobile e il conseguente superamento del collaudo statico del 2000 erano stati introdotti dall'amministrazione soltanto nelle difese in giudizio, mentre il provvedimento impugnato faceva generico riferimento all'irregolarità del collaudo. Il ricorrente ha inoltre dedotto in udienza un pregiudizio irreparabile consistente nell'impossibilità di chiedere il rinnovo della concessione, che negli anni precedenti era stato sempre accordato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha ravvisato il fumus nella possibile insufficienza della motivazione del provvedimento di decadenza, poiché la specifica contestazione relativa alla fatiscenza dell'immobile e al superamento del collaudo statico del 2000 non risultava esposta nell'atto, ma solo nelle difese processuali, mentre l'atto richiamava genericamente l'irregolarità del collaudo. Ha riconosciuto il pregiudizio irreparabile collegato alla perdita della possibilità di richiedere il rinnovo della concessione, precisando tuttavia che resta impregiudicata la valutazione dell'amministrazione sull'eventuale procedimento di rinnovo. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso esclusivamente l'efficacia del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, senza sospendere espressamente gli altri atti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 2 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio irreparabile e ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, sussiste il fumus boni iuris quando l'amministrazione fonda in giudizio la legittimità del provvedimento su circostanze specifiche e nuove, non adeguatamente esplicitate nella motivazione dell'atto, che si limita a un riferimento generico.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata, quanto agli elementi essenziali della decisione, mediante deduzioni specifiche formulate per la prima volta nelle difese processuali dell'amministrazione.
  • È configurabile un pregiudizio irreparabile quando la decadenza da una concessione impedisca al privato di presentare una domanda di rinnovo della concessione, ferma restando l'autonoma valutazione dell'amministrazione sull'eventuale successivo procedimento di rinnovo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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