Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24973/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato, con metodo analitico-induttivo, il reddito d'impresa di una ditta individuale per l'anno 2010, ai fini IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non sufficienti gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento e ravvisando anche la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per mancato rispetto del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici, sostenendo che gli indici di antieconomicità e le altre circostanze valorizzate dall'ufficio rendevano inattendibile la contabilità e legittimavano la rettifica; (2) la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che tale garanzia non si applica agli accertamenti a tavolino senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e che, in ogni caso, vi erano stati incontri con la contribuente nelle fasi amministrative.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito, anzitutto, che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; quindi, in un accertamento a tavolino come quello in esame, l'amministrazione non era tenuta a rispettare il termine dilatorio previsto da tale norma. Ha poi ribadito che, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo nei casi espressamente previsti, mentre per l'IVA la mancata attivazione del contraddittorio invalida l'atto solo se il contribuente deduce in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, circostanza che nel caso non risultava. Quanto al merito dell'accertamento, la Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta ai principi sull'accertamento analitico-induttivo, perché aveva svalutato indebitamente una serie di indici presuntivi indicativi di inattendibilità della contabilità e di antieconomicità dell'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile o contestabile.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993

    Richiamato quale norma che concorre a fondare la rettifica induttiva dei redditi e dei corrispettivi in presenza di elementi presuntivi.

  • artt. 2727, 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e, se plurime, concordanti; anche una sola presunzione può bastare se dotata dei requisiti richiesti.

  • art. 2697 c.c.

    Ricordato in relazione al riparto dell'onere della prova: una volta emersi indici presuntivi idonei, grava sul contribuente l'onere di provare la correttezza delle dichiarazioni rese.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata per la rettifica induttiva in materia IVA sulla base di presunzioni e incongruenze tra dati dichiarati e condizioni di esercizio dell'attività.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio post-processo verbale di constatazione opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti a tavolino.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 7, legge n. 212 del 2000

    Menionato nel testo con riferimento al termine dilatorio, ma il principio affermato riguarda l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando presunzioni semplici gravi e precise facciano seriamente dubitare della sua completezza e fedeltà.
  • L'antieconomicità protratta dell'attività, le incongruenze tra consumi di materie prime e produzione, la presenza di costi non giustificati e altri indici di incoerenza gestionale possono costituire elementi presuntivi idonei a fondare una rettifica analitico-induttiva.
  • Nel processo tributario, per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge; per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e tali difese non siano pretestuose.
  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti svolti a tavolino sulla base di documentazione acquisita e interlocuzioni in ufficio.
  • In tema di presunzioni fiscali, anche un solo elemento presuntivo può essere sufficiente a sorreggere la pretesa impositiva, purché sia grave e preciso; il requisito della concordanza rileva soprattutto quando concorrono più circostanze indiziarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.