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Sentenza

Sentenza n. 4438/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - dei giudizi negativi, collettivo e individuali, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica, di cui alla procedura indetta con il bando D.D. n. 553/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, non notificati; - ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, ivi compresi i verbali tutti della Commissione esaminatrice n. 1 del 15 luglio 2022, n. 3 del 13 settembre 2022, n. 4 del 23 settembre 2022, n. 5 del 28 settembre 2022, impugnati esclusivamente in quanto lesivi e nella sola ed esclusiva parte in cui si nega l'abilitazione alla ricorrente, nonché l'elenco degli abilitati, impugnato nella sola ed esclusiva parte in cui non include, tra gli “abilitati”, la ricorrente.

Giustizia amministrativa202216095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi negativi, collettivo e individuale, relativi alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/A3, con i relativi verbali della commissione e l'elenco degli abilitati nella parte in cui non includeva la ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato i giudizi negativi e gli atti connessi deducendo: carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei criteri normativi e concorsuali sulla collocazione delle pubblicazioni in riviste di medio o basso impatto scientifico; carenza di istruttoria, travisamento, incongruenza, illogicità e perplessità della motivazione in relazione alla valutazione del ruolo di principal investigator; ulteriori vizi di istruttoria e motivazione riguardanti le restanti valutazioni negative, con dedotta violazione dei principi costituzionali e delle norme sul procedimento e sui criteri di valutazione; difetto di motivazione e di istruttoria per omessa valutazione di alcune pubblicazioni. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della causa e ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla valutazione della commissione. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente possa disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e che, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il giudice non possa procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione è stata adottata per la parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 4, comma 1, lett. d), d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai criteri di valutazione delle pubblicazioni; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 8, comma 6, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità di valutazione nell'abilitazione scientifica nazionale; il giudice non ha pronunciato sul merito.

  • art. 3, comma 1, d.m. MIUR 7 giugno 2016, n. 120

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle pubblicazioni e la motivazione dei giudizi; la questione è rimasta assorbita dalla pronuncia processuale.

  • art. 5, comma 5, D.D. MIUR n. 553 del 26 febbraio 2021

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai criteri della procedura selettiva; non è stato applicato dal giudice nel merito.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
  • Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta una pronuncia in rito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con possibile compensazione delle spese in ragione della natura processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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