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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27067/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con tre censure: (1) domanda di declaratoria di prescrizione per numerosi reati commessi tra il 2016 e il 2017 (capo 13,14,15,103,104,121,122,164,177,186,187,232,249,278), sostenendo che la Corte d'appello non l'avesse rilevata d'ufficio; (2) domanda di prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello per altri reati (capi 18,89,94,98,128,129,179,181,185,233,251); (3) denuncia di errata applicazione della legge penale per la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. sui reati di peculato (capi 42,105,168,106,252,107,113,119,176,124,130 e riferimento al capo 123), con la tesi che l'imputato avrebbe integralmente o efficacemente eliminato le conseguenze dannose (adempimento delle formalità, remissioni di querela, restituzioni).

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che molti capi non fossero devoluti alla Corte d'appello (mancanza di impugnazione sul merito o sulla pena per quei capi), per cui si era formato giudicato parziale e il ricorrente è precluso dal far valere la prescrizione su quei capi; sul secondo motivo ha affermato che l'inammissibilità manifesta del ricorso in Cassazione impedisce di farne derivare la declaratoria di prescrizione sopravvenuta; sul terzo motivo ha ritenuto generica la doglianza e congruamente motivato il rigetto dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., poiché non era dimostrato l'integrale risarcimento del danno alle pubbliche amministrazioni (la mera esecuzione delle formalità o la restituzione alle persone offese non è sufficiente: va ricomprese anche la perdita di godimento, es. interessi). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende e alle spese del presente grado in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6 c.p.

    L'attenuante richiede l'integrale riparazione del danno prima del giudizio o un'effettiva, spontanea e idonea attività di attenuazione delle conseguenze dannose; per reati patrimoniali include anche il mancato godimento (es. interessi) e non è sufficiente la sola trascrizione o la restituzione al cliente privato se il danno riguarda una pubblica amministrazione

  • art. 314 c.p. (peculato)

    Reato plurioffensivo: tutela sia del patrimonio pubblico sia del regolare funzionamento del servizio. In relazione al peculato possono trovare applicazione tanto aggravanti quanto attenuanti in ragione della gravità del nocumento

  • art. 61, n. 7 c.p.

    Aggravante applicabile al peculato quando il nocumento sia di rilevante gravità (richiamata per distinguere dalla possibilità di attenuanti)

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Attenuante richiamata come possibile fattispecie applicabile quando il danno è di modesta portata; la Corte distingue l'applicabilità tra le diverse ipotesi del peculato

  • art. 129 c.p.p.

    Sul rilievo delle cause di non punibilità: la Corte sottolinea che l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione impedisce di far valere cause estintive sopravvenute ai fini della pronuncia

Massime di principio

  • Se in appello non si impugnano specifici capi di imputazione (né responsabilità né pena), si forma un giudicato parziale su quei capi che preclude di fatto la successiva rilevazione della prescrizione per essi.
  • La rilevazione della prescrizione (anche sopravvenuta) è subordinata all'esistenza di un valido e tempestivo rapporto di impugnazione: un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non può avere l'effetto di far rilevare cause di estinzione sopravvenute.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede prova dell'integrale riparazione del danno (compreso il mancato godimento/interessi) o di una attività spontanea e concreta volta ad eliminare le conseguenze dannose; la semplice esecuzione delle formalità amministrative o la restituzione a privati non è automaticamente idonea se il danno ha colpito la pubblica amministrazione.
  • Per i reati che ledono pubblici interessi (es. peculato) è necessario documentare con atti e versamenti l'avvenuto ristoro alla pubblica amministrazione (ricevute, bonifici, calcolo interessi) per ottenere l'attenuante per riparazione.
  • In fase difensiva, per preservare la possibilità di far valere prescrizioni o attenuanti è opportuno: impugnare espressamente tutti i capi o quantomeno gli aspetti decisivi (responsabilità e pena); produrre prove documentali dettagliate di eventuali restituzioni o risarcimenti; e sollevare tempestivamente eccezioni processuali rilevanti.

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