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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14912/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 c.p. e, dall'altro, travisamento dei fatti e delle prove. Dal testo emerge che la censura era diretta a ottenere il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, già esclusa nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di specificità, perché sostanzialmente reiterative di questioni già affrontate e respinte in appello; in particolare, la Corte territoriale aveva motivato il mancato riconoscimento dell'esimente invocata.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'esimente dello stato di necessità, ma ritenuta non applicabile nei gradi di merito e la cui esclusione non è stata utilmente scalfita con il ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente reiterare censure già formulate nei gradi di merito: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente perché essa sarebbe erronea.
  • La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 54 c.p. richiede una critica analitica delle ragioni con cui il giudice di merito ha escluso l'esimente; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze che si limitano a prospettare un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, non sono idonee a fondare un valido ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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