Cassazione Penale, Sentenza n. 30325/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in via definitiva dal Tribunale e dalla Corte di appello, che in sede esecutiva aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la nullità della sentenza di appello per asserita violazione dell'art. 161 c.p.p. e per nullità della partecipazione del difensore al giudizio di merito. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque censure: 1) violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 666 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., per errata ritenuta sanatoria delle nullità, che sarebbero assolute e insanabili perché incidenti sul diritto di difesa e sulla effettività del contraddittorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta effettiva conoscenza del procedimento e sulla capacità linguistica, sostenendo che il giudice avesse valorizzato in modo improprio la nomina fiduciaria e la partecipazione all'udienza, senza considerare che la questione atteneva alla comprensione linguistica al momento delle nomine e del giudizio di merito; 3) violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, per aver ritenuto sufficiente la mera presenza formale di un difensore di fiducia e di un sostituto, senza verificare l'effettività e consapevolezza della difesa; 4) vizio di motivazione per travisamento del fatto e illegittima inversione dell'onere della prova, avendo il giudice richiesto al ricorrente di dimostrare di non comprendere l'italiano; 5) violazione dell'art. 175 c.p.p. in relazione all'art. 6 CEDU, per il rigetto della richiesta di restituzione nel termine fondato su una presunzione di conoscenza del procedimento senza verifica effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in un processo celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili con incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dopo il giudicato, restando esperibile semmai la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Ha inoltre ribadito che la domanda di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato. Nel merito delle doglianze, ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla mancanza di conoscenza del procedimento, osservando che l'imputato aveva comunque nominato un difensore di fiducia e rilasciato procura speciale, e che eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere eccepite entro la definizione del giudizio. Ha giudicato manifestamente infondata anche l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e ha rilevato che un precedente ricorso ex art. 629-bis c.p.p. era stato già rigettato dalla Corte di appello di Bologna, la quale aveva valorizzato la latitanza dell'imputato e la partecipazione del difensore ai giudizi di merito e di legittimità. Infine, ha considerato generica la deduzione sulla mancata conoscenza dell'italiano, perché smentita dalla partecipazione personale all'udienza dell'incidente di esecuzione senza interprete e con risposte al giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
norma che disciplina l'incidente di esecuzione, rimedio ritenuto non idoneo a far valere nel giudicato nullità assolute e insanabili del processo di merito.
art. 670 c.p.p.
richiamato per escludere la deducibilità in esecuzione delle nullità derivanti da omessa citazione dell'imputato o del difensore dopo il passaggio in giudicato.
art. 178, lett. c), c.p.p.
disposizione evocata dalla difesa per sostenere la nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte ne esclude l'utilizzabilità in sede esecutiva nel caso concreto.
art. 179 c.p.p.
norma sulle nullità assolute, richiamata dal ricorrente; la Corte afferma che la relativa deduzione non può avvenire mediante incidente di esecuzione.
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma la censura è ritenuta infondata perché veicolata con rimedio non consentito.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al contraddittorio e alla difesa effettiva; la Corte non ne ricava un diverso esito del rimedio esecutivo.
art. 6 CEDU
richiamato per sostenere la mancanza di difesa effettiva e la violazione del giusto processo; la Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate.
art. 175 c.p.p.
invocato per la restituzione nel termine per impugnare; la Corte conferma il rigetto perché fondato sulla ritenuta conoscenza del procedimento.
art. 629-bis c.p.p.
indicato come rimedio alternativo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ribadisce che non può essere sostituito dall'incidente di esecuzione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
richiamato per escludere che l'istanza di incidente di esecuzione possa essere riqualificata come domanda di rescissione del giudicato.
art. 161 c.p.p.
richiamato nell'istanza originaria per lamentare una violazione nella notificazione/comunicazione; la Corte non vi riconosce fondamento decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 386 c.p.p.
non espressamente richiamato nel testo; escluso.
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione dopo il giudicato: il rimedio corretto, ove si alleghi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, è la rescissione del giudicato.
- L'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato sono rimedi eterogenei per natura e funzione; la domanda proposta nell'uno non può essere riqualificata d'ufficio nell'altro.
- La mera presenza di un difensore di fiducia o il rilascio di una procura speciale, se anteriori alla definizione del procedimento, costituiscono indici idonei a escludere l'ignoranza assoluta del processo, salvo specifiche e tempestive contestazioni.
- Le contestazioni sulla mancata conoscenza della lingua o sulla mancata effettività della difesa devono essere sorrette da allegazioni concrete; deduzioni generiche non sono sufficienti a superare gli elementi di fatto valorizzati dal giudice.
- La richiesta di restituzione nel termine per impugnare è infondata quando il giudice accerti, anche tramite comportamenti processuali dell'interessato e del difensore, la conoscenza effettiva del procedimento o la possibilità di far valere tempestivamente le nullità dedotte.
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