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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dall’ASP sull’istanza della dott.ssa Giuseppina Del Prete del 3.10.2024, volta ad ottenere il trasferimento della Farmacia, di cui è titolare, dal locale, sito in Via Nazionale n. 5 della Frazione Monticchio Bagni del Comune di Rionero in Vulture, al locale, sito in Via Fontanelle n. 58 del Comune di Rionero in Vulture;

Giustizia amministrativa202500401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'ASP sull'istanza di trasferimento della farmacia da una frazione al capoluogo comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La titolare di una farmacia ubicata nella frazione di Monticchio Bagni ha chiesto all'ASP, con istanza del 3 ottobre 2024, il trasferimento dell'esercizio in un locale situato nel capoluogo di Rionero in Vulture. L'istanza era corredata dalla planimetria del nuovo locale, dal parere di idoneità igienico-sanitaria, dalla certificazione comunale relativa alla conformità alla pianta organica revisionata e al rispetto della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie, nonché dalla dichiarazione indicativa della fine dei lavori. La revisione della pianta organica comunale aveva previsto quattro farmacie nel capoluogo, rendendo possibile il trasferimento. Il Comune aveva inoltre attestato che il trasferimento non avrebbe pregiudicato il servizio farmaceutico, anche in ragione dell'impegno a garantire la continuità del servizio. Nonostante l'istanza, l'ASP non ha concluso il procedimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere. Il TAR ha rilevato che la pendenza dell'impugnazione proposta da altre farmacie contro la deliberazione comunale di revisione della pianta organica non impediva la decisione, poiché tale deliberazione risultava ancora efficace.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che l'ASP, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475/1968 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990, fosse tenuta a concludere il procedimento relativo alla richiesta di trasferimento della farmacia. La pendenza del giudizio contro la deliberazione comunale di revisione della pianta organica non sospendeva l'efficacia di tale atto e non giustificava l'inerzia dell'ASP. Il giudice ha assegnato all'ASP il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per adottare i provvedimenti conclusivi. L'ASP è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di dichiarare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    deve concludere il procedimento amministrativo di cui è causa

    Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 1 l. n. 475/1968

    È richiamato quale base normativa dell'obbligo dell'ASP di definire il procedimento concernente il trasferimento della farmacia.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Ha comportato la comunicazione della sentenza anche alla Procura regionale della Corte dei conti.

  • artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.

    Richiamati, insieme agli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per la disciplina delle spese di lite.

  • artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.

    Fondano la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La pendenza di un'impugnazione contro un atto amministrativo non ne sospende l'efficacia, salvo che tale efficacia sia stata sospesa o altrimenti rimossa; pertanto, l'amministrazione non può giustificare il mancato esercizio del proprio potere sulla sola base della pendenza di quel giudizio.
  • L'amministrazione competente a decidere su un'istanza di trasferimento di una farmacia è tenuta a concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso, anche quando gli atti presupposti rilevanti siano oggetto di impugnazione ma risultino ancora efficaci.
  • In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, senza sostituirsi ad essa nella valutazione amministrativa spettantele.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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