Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8515/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) sia stata applicata sulla base degli articoli 6 e 7 dell'art. 189 del Codice della Strada, norme che non prevedono alcuna riduzione per il patteggiamento; pertanto la riduzione prevista dal comma 2‑bis dell'art. 222 C.d.S. non era applicabile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) nella parte relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sarebbe stata applicata la riduzione prevista dal comma 2‑bis dell'art. 222 del Codice della Strada in caso di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'accordo delle parti sulla pena (patteggiamento). Qui è il procedimento di cui alla sentenza impugnata.

  • art. 189 Codice della Strada

    Prevedono la sanzione penale e le misure amministrative accessorie (tra cui la sospensione della patente) per la specifica fattispecie: secondo la Corte, queste disposizioni non contemplano la riduzione per il patteggiamento.

  • art. 222 Codice della Strada

    Prevede una riduzione in caso di patteggiamento per alcune sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha ritenuto che tale riduzione sia applicabile solo se la norma che prevede l'accessorio la prevede espressamente o rinviare a tale meccanismo, cosa non avvenuta per l'art. 189 commi 6 e 7.

Massime di principio

  • La possibilità di ridurre una sanzione amministrativa accessoria in sede di patteggiamento dipende esclusivamente dalla previsione normativa della disposizione che istituisce l'accessorio; se la norma speciale non prevede la riduzione, il patteggiamento non la determina automaticamente.
  • In caso di conflitto tra una norma generale che prevede una riduzione (es. art. 222 c.d.S.) e una norma speciale che disciplina l'accessorio, prevale l'applicazione della normativa speciale; occorre verificare il testo della norma speciale per vedere se rinvia o esclude la riduzione.
  • Chi impugna un patteggiamento per mancata applicazione di una riduzione deve dimostrare che la norma che impone l'accessorio consente espressamente (o per chiara interpretazione sistematica) la riduzione in caso di patteggiamento.
  • Nei ricorsi in Cassazione avverso patteggiamenti, la Corte valuta soprattutto la corretta interpretazione normativa: argomentazioni di mero disaccordo sul merito della misura amministrativa accessoria hanno scarse probabilità di successo se la norma speciale è chiara.
  • In casi analoghi è utile che il difensore esamini e porti in motivazione eventuali rinvii normativi, principi di prevalenza della normativa generale o interpretazioni costituzionali che possano giustificare l'applicazione della riduzione; in assenza di ciò, il rigetto è probabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.