Cassazione Penale, Sentenza n. 47577/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2024 che confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata il 17/04/2024. Il difensore ha dedotto errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella scelta della custodia in carcere, sostenendo che il Tribunale non ha considerato il cosiddetto "tempo silente" e il significativo arco temporale privo di condotte successive dell'imputato, indicativo di un possibile allontanamento dal sodalizio. Si è altresì rilevato che le dichiarazioni del collaboratore riguardavano fatti fino al gennaio 2013 e che la partecipazione del ricorrente al reato contestato era limitata temporalmente e non continuativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato carenza motivazionale del Tribunale nella valutazione dell'attualita' del pericolo di reiterazione, poiche' il giudice si era ancorato alla perdurante vitalita' del sodalizio senza esaminare adeguatamente il rilevante intervallo temporale privo di condotte sintomatiche dell'imputato. La sentenza dispone il rinvio al Tribunale affinche' proceda a un nuovo esame, valutando espressamente l'incidenza del tempo trascorso dall'ultimo fatto sintomatico e la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, anche rispetto all'eventuale applicabilita' di misure meno afflittive.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Secondo la Corte art. 275, comma 3, instaura una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta sull'adeguatezza della sola custodia in carcere, ma tale presunzione deve essere valutata tenendo conto del tempo trascorso dai fatti contestati: un lungo 'tempo silente' privo di condotte sintomatiche puo' contribuire a escludere le esigenze cautelari.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma quadro sulle misure cautelari; la censura ha riguardato la sua applicazione e la necessità di una motivazione concreta e specifica circa l'attualita' del pericolo di reiterazione, non deducibile automaticamente dalla mera perdurante vitalita' del sodalizio.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma e l'esegesi costituzionalmente orientata richiedono che il giudice consideri espressamente il fattore temporale rispetto ai fatti contestati, in quanto il decorso di un rilevante arco temporale senza ulteriori condotte puo' incidere sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma misure cautelari deve valutare espressamente il tempo trascorso dai fatti contestati: un prolungato intervallo privo di condotte successive puo' indebolire la presunzione di attualita' della pericolosita'.
- La sola persistenza o efficienza organizzativa del sodalizio non basta automaticamente a dimostrare la perdurante adesione personale dell'indagato; serve prova di condotte recenti o elementi specifici che indichino la continuita' della partecipazione.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, puo' essere superata con elementi concreti, e la valutazione deve distinguere tra pericolosita' astratta del sodalizio e pericolosita' concreta e attuale del singolo imputato.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta della misura cautelare, valutando anche la possibilita' di misure meno afflittive quando il quadro probatorio è datato e non emergono comportamenti recenti sintomatici di pericolosita'.
- La mancanza di indicazioni sul contenuto di incontri o rapporti recenti tra il ricorrente e altri sodali rende insufficiente il richiamo ai soli accordi o incontri per fondare l'attualita' della partecipazione associativa.
Testo integrale
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