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Ordinanza

Ordinanza n. 4251/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza contingibile e urgente n. 82/2026, emessa il 19.6.2026, notificata il 20.6.2026, avente a oggetto la sospensione dell’attività di pubblico intrattenimento presso il locale di Corso Umberto primo n. 69, fg. 13, part. 377, sub.11;

Giustizia amministrativa202607314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente comunale di sospensione dell'attività di pubblico intrattenimento presso un locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 82/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo contestava la legittimità della sospensione in relazione alla prescrizione dei vigili del fuoco di dotarsi del certificato antincendio previsto dall’art. 4 d.P.R. n. 151/2011, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’asserita natura endoprocedimentale o comunque l’inidoneità del verbale dei vigili del fuoco a fondare il provvedimento comunale. Il secondo motivo riguardava l’applicabilità del principio di indifferenza urbanistica previsto dall’art. 71 d.lgs. n. 117/2017 all’attività svolta dall’associazione. Il Comune ha resistito, producendo documentazione sulla superficie del locale e sulla cancellazione dell’associazione dal Registro unico nazionale del terzo settore.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al primo motivo, pur riservando alla fase di cognizione piena ogni valutazione sulla natura endoprocedimentale del verbale dei vigili del fuoco, il Collegio ha rilevato che la superficie del locale supera i 200 mq; pertanto, allo stato della cognizione sommaria, trova applicazione l’art. 4 d.P.R. n. 151/2011, che impone il certificato antincendio per l’attività considerata. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non decisiva la questione sull’applicabilità dell’art. 71 d.lgs. n. 117/2017, poiché l’associazione risulta comunque cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore con provvedimento del 21 gennaio 2026. In relazione al periculum, i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sospensione dell’attività nel periodo necessario per adeguare il locale alle prescrizioni comunali. Nel bilanciamento degli interessi è stata accordata prevalenza alla sicurezza e alla pubblica incolumità. Le spese della fase cautelare, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 4 d.P.R. n. 151/2011

    certificato antincendio di cui all’art. 4 d.P.R. n. 151/2011

    Per il locale, avente superficie superiore a 200 mq, il TAR ha ritenuto applicabile l’obbligo di dotarsi del certificato antincendio ai fini dello svolgimento dell’attività di pubblico intrattenimento.

  • art. 71 d.lgs. n. 117/2017

    principio di indifferenza urbanistica di cui all’art. 71 D. Lgs. 117/2017

    La questione sull’applicabilità del principio di indifferenza urbanistica è stata ritenuta non decisiva, poiché l’associazione risultava cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris resta sommaria e può fondarsi sulla documentazione disponibile, salva la diversa valutazione nella fase di cognizione piena.
  • Quando un locale destinato al pubblico intrattenimento supera la soglia dimensionale rilevante prevista dalla disciplina antincendio, l’obbligo del certificato antincendio può costituire, allo stato cautelare, un elemento idoneo a sostenere la sospensione dell’attività in assenza dell’adempimento prescritto.
  • La questione sull’applicabilità di una disciplina speciale alle associazioni del terzo settore può risultare non decisiva quando l’ente non possiede più la qualifica o l’iscrizione richiesta per beneficiare di tale disciplina.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera temporanea impossibilità di esercitare l’attività durante l’adeguamento alle prescrizioni amministrative non è sufficiente se non adeguatamente dimostrata.
  • Nel bilanciamento cautelare, la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità può prevalere sull’interesse economico privato alla prosecuzione temporanea di un’attività priva degli adeguamenti antincendio richiesti.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelareEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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