Ordinanza n. 4251/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza contingibile e urgente n. 82/2026, emessa il 19.6.2026, notificata il 20.6.2026, avente a oggetto la sospensione dell’attività di pubblico intrattenimento presso il locale di Corso Umberto primo n. 69, fg. 13, part. 377, sub.11;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente comunale di sospensione dell'attività di pubblico intrattenimento presso un locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 82/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo contestava la legittimità della sospensione in relazione alla prescrizione dei vigili del fuoco di dotarsi del certificato antincendio previsto dall’art. 4 d.P.R. n. 151/2011, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’asserita natura endoprocedimentale o comunque l’inidoneità del verbale dei vigili del fuoco a fondare il provvedimento comunale. Il secondo motivo riguardava l’applicabilità del principio di indifferenza urbanistica previsto dall’art. 71 d.lgs. n. 117/2017 all’attività svolta dall’associazione. Il Comune ha resistito, producendo documentazione sulla superficie del locale e sulla cancellazione dell’associazione dal Registro unico nazionale del terzo settore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al primo motivo, pur riservando alla fase di cognizione piena ogni valutazione sulla natura endoprocedimentale del verbale dei vigili del fuoco, il Collegio ha rilevato che la superficie del locale supera i 200 mq; pertanto, allo stato della cognizione sommaria, trova applicazione l’art. 4 d.P.R. n. 151/2011, che impone il certificato antincendio per l’attività considerata. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non decisiva la questione sull’applicabilità dell’art. 71 d.lgs. n. 117/2017, poiché l’associazione risulta comunque cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore con provvedimento del 21 gennaio 2026. In relazione al periculum, i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sospensione dell’attività nel periodo necessario per adeguare il locale alle prescrizioni comunali. Nel bilanciamento degli interessi è stata accordata prevalenza alla sicurezza e alla pubblica incolumità. Le spese della fase cautelare, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 4 d.P.R. n. 151/2011
certificato antincendio di cui all’art. 4 d.P.R. n. 151/2011
Per il locale, avente superficie superiore a 200 mq, il TAR ha ritenuto applicabile l’obbligo di dotarsi del certificato antincendio ai fini dello svolgimento dell’attività di pubblico intrattenimento.
art. 71 d.lgs. n. 117/2017
principio di indifferenza urbanistica di cui all’art. 71 D. Lgs. 117/2017
La questione sull’applicabilità del principio di indifferenza urbanistica è stata ritenuta non decisiva, poiché l’associazione risultava cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris resta sommaria e può fondarsi sulla documentazione disponibile, salva la diversa valutazione nella fase di cognizione piena.
- Quando un locale destinato al pubblico intrattenimento supera la soglia dimensionale rilevante prevista dalla disciplina antincendio, l’obbligo del certificato antincendio può costituire, allo stato cautelare, un elemento idoneo a sostenere la sospensione dell’attività in assenza dell’adempimento prescritto.
- La questione sull’applicabilità di una disciplina speciale alle associazioni del terzo settore può risultare non decisiva quando l’ente non possiede più la qualifica o l’iscrizione richiesta per beneficiare di tale disciplina.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera temporanea impossibilità di esercitare l’attività durante l’adeguamento alle prescrizioni amministrative non è sufficiente se non adeguatamente dimostrata.
- Nel bilanciamento cautelare, la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità può prevalere sull’interesse economico privato alla prosecuzione temporanea di un’attività priva degli adeguamenti antincendio richiesti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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