Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 2834 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF -avviso di accertamento - accessi,ispezioni e verifiche fiscali - art. 12 legge 212/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le garanzie previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000, relative agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali, dovessero applicarsi anche al terzo nei cui confronti fossero stati utilizzati gli elementi emersi dalla verifica eseguita presso un altro contribuente. In particolare, contestava la possibilità di emettere un avviso di accertamento nei suoi confronti senza riconoscergli le garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La Cassazione ha stabilito che le garanzie dell'art. 12 della legge n. 212/2000 sono riferite esclusivamente agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali garanzie spettano quindi al contribuente direttamente sottoposto alla verifica in loco, ma non al terzo nei cui confronti l'Amministrazione utilizzi successivamente dati o informazioni emersi durante quella verifica. Il ricorso del terzo è stato pertanto respinto, con conferma della legittimità dell'utilizzo degli elementi acquisiti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

    La norma tutela il contribuente presso i cui locali viene svolta la verifica fiscale. Non estende automaticamente tali garanzie al terzo nei cui confronti vengano utilizzati gli elementi acquisiti durante la verifica.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 26 settembre 2012, n. 16354

    La Corte ha affermato che le garanzie dell'art. 12 della legge n. 212/2000 sono predisposte esclusivamente a favore del contribuente verificato in loco e non del terzo destinatario di un successivo avviso di accertamento fondato sui dati emersi dalla verifica.

Massime di principio

  • Le garanzie procedimentali collegate a una verifica fiscale spettano, in linea generale, al soggetto e ai locali direttamente interessati dall'accesso, dall'ispezione o dalla verifica.
  • Il terzo destinatario di un accertamento non può contestare automaticamente l'utilizzabilità degli elementi raccolti presso un altro contribuente invocando l'art. 12 della legge n. 212/2000.
  • Gli elementi acquisiti durante una verifica presso un soggetto possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche per accertare la posizione fiscale di terzi, salvo che sussistano specifiche violazioni di legge, difetti di motivazione o altre autonome lesioni del diritto di difesa.
  • La mancata partecipazione del terzo alla verifica originaria non determina, di per sé, l'invalidità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.