Sentenza del 22/12/2016 n. 26742 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 289 del 2002. In particolare, ha contestato la validità del condono tombale richiesto dalla società per un debito IVA relativo all'anno d'imposta 2001. Secondo l'Ufficio, la definizione automatica prevista dall'articolo 9 non poteva applicarsi all'IVA, poiché incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con gli obblighi di riscossione effettiva dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che il condono previsto dall'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 non potesse essere utilizzato per definire debiti IVA, dovendo tale disposizione essere disapplicata per contrasto con il sistema comune dell'IVA e con la direttiva 77/388/CEE. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9
La definizione automatica dei debiti tributari prevista dalla norma non può essere applicata ai debiti IVA, poiché comporterebbe una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato alla riscossione dell'imposta.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 7 e 8
Le disposizioni sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea nella misura in cui prevedevano una rinuncia generale all'accertamento e alla riscossione dell'IVA.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 15
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'articolo 9, ma la Corte ha escluso comunque l'applicabilità della disciplina agevolativa alla materia IVA.
Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, articoli 2 e 22
Impone agli Stati membri di assoggettare a IVA le operazioni imponibili e di garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'imposta; tali obblighi impediscono condoni generali e indiscriminati dell'IVA.
Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sul condono tributario.
Massime di principio
- I condoni fiscali nazionali che comportano una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'IVA non possono essere applicati, perché prevalgono gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna sul condono nella parte in cui consente di definire debiti IVA, anche d'ufficio e indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del processo verbale di constatazione.
- Per stabilire se una definizione agevolata sia valida non è sufficiente verificare il rispetto formale della procedura: occorre considerare anche la compatibilità della misura con la disciplina europea dell'imposta.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'efficacia del condono IVA anche quando il contribuente abbia presentato regolarmente la dichiarazione di definizione e versato quanto richiesto dalla legge nazionale.
- La decisione riguarda specificamente l'IVA e non implica automaticamente l'invalidità di ogni forma di definizione agevolata relativa ad altre imposte, per le quali va verificata la disciplina applicabile.
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