Sentenza n. 5617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura speciale di stabilizzazione per la mancata partecipazione per due volte agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, già assente una prima volta agli accertamenti del 13 settembre 2023 e ammesso a un rinvio al 19 ottobre 2023, aveva chiesto un’ulteriore posticipazione il giorno precedente alla prova, allegando un certificato medico attestante una lombalgia acuta con prognosi dal 17 al 20 ottobre 2023. Deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, per violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., sostenendo che la norma avrebbe imposto al candidato temporaneamente indisposto di partecipare comunque alle prove per evitare l’esclusione automatica, con rischi per la salute e disparità di trattamento rispetto a candidati che, nella stessa procedura, avrebbero ottenuto più di due rinvii per impedimenti fisici. In appello ha riproposto criticamente i motivi già respinti dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto correttamente applicato l’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, poiché l’appellante aveva mancato per la seconda volta la partecipazione agli accertamenti, anche se la seconda assenza era giustificata da motivi di salute. La disposizione collega infatti l’esclusione alla mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata. Il Collegio ha richiamato precedenti della stessa Sezione, escludendo che la norma sia irragionevole o sproporzionata: essa persegue l’obiettivo di concludere rapidamente la procedura di stabilizzazione e di porre rimedio alla procedura di infrazione europea relativa all’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico, senza sacrificare in modo assoluto l’interesse del candidato, cui è consentita una prima assenza o un primo rinvio. È stata esclusa anche la disparità di trattamento rispetto a eventuali rinvii concessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, poiché la nuova disciplina è stata adottata proprio per contrastare la reiterazione dei certificati medici e la protrazione indefinita delle procedure. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale, non essendo la scelta legislativa arbitraria o irragionevole. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria
La mancata partecipazione per due volte agli accertamenti determina l’esclusione dalla graduatoria anche quando la seconda assenza sia giustificata da motivi di salute.
art. 1, comma 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Individua la graduatoria cui si riferiscono le assunzioni considerate dalla disciplina speciale di stabilizzazione.
art. 6 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Riguarda gli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui si riferisce la procedura speciale di reclutamento.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, con richiamo ai precedenti conformi.
artt. 3, 32 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati dall’appellante per censurare la disciplina delle assenze e dei rinvii; il Collegio ha escluso la violazione, ritenendo la disciplina non arbitraria, ragionevole e proporzionata.
direttiva 1999/70/CE
La procedura speciale di stabilizzazione è collegata all’esigenza di contrastare l’uso abusivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Una disposizione che, nell’ambito di una procedura speciale di stabilizzazione, preveda l’esclusione del candidato dopo due mancate partecipazioni agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale è applicabile anche quando la seconda assenza sia giustificata da motivi di salute, se la norma lo stabilisce espressamente.
- La previsione dell’esclusione dopo due assenze, anche giustificate, non è di per sé irragionevole o sproporzionata quando sia diretta ad assicurare la celere conclusione di una procedura di stabilizzazione e a porre rimedio alla protrazione abusiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
- Il bilanciamento legislativo tra l’interesse del candidato impedito per caso fortuito e l’esigenza di definire rapidamente la procedura non è arbitrario quando la sanzione espulsiva non consegue alla prima assenza, ma soltanto alla reiterazione della mancata partecipazione.
- Non è configurabile una disparità di trattamento confrontando la disciplina vigente con prassi o rinvii concessi prima della sua entrata in vigore, quando la nuova disciplina sia stata introdotta proprio per superare la reiterata concessione di rinvii e la protrazione indefinita della procedura.
- La qualificazione di una disposizione come legge-provvedimento non comporta, da sola, l’illegittimità costituzionale della norma: occorre verificare se la scelta legislativa sia arbitraria, irragionevole o sproporzionata.
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