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Sentenza

Sentenza n. 12516/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per non idoneità agli accertamenti sanitari, fondato su una percentuale di massa grassa ritenuta superiore al limite previsto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura selettiva per 350 posti di vigile del fuoco, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 41 CEDU, dell’art. 5 TUE, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, del d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166, dell’art. 8 del bando e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha contestato l’esito dell’esame impedenzometrico svolto dalla commissione medica il 27 ottobre 2025, che aveva rilevato una massa grassa del 25%, sostenendo che la misurazione fosse erronea. Ha prodotto certificazioni mediche relative ad accertamenti eseguiti il 3 ottobre 2025 e il 12 dicembre 2025, con valori rispettivamente del 19% e del 22,2%, nonché contestato l’assenza di prova circa la taratura, l’omologazione e i controlli dello strumento utilizzato dall’amministrazione. Il Ministero ha difeso la legittimità dell’operato della commissione e l’inutilizzabilità degli accertamenti privati, richiamando l’irripetibilità degli esami concorsuali e il valore probatorio dei verbali medici. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare; l’accertamento del 3 giugno 2026 ha rilevato una massa grassa del 22,8%, compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per l’assorbente ragione della comprovata erroneità dell’accertamento medico posto a fondamento dell’esclusione. Le certificazioni prodotte dal ricorrente, una delle quali anteriore di pochi giorni alla visita concorsuale, costituivano un principio di prova del possesso del requisito; tale prova è stata ulteriormente corroborata dalla verificazione giudiziale, che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 22,8%. Il TAR ha ritenuto che il difforme esito della verificazione possa evidenziare l’inattendibilità del giudizio medico concorsuale quando emerga un travisamento dei fatti o l’inaffidabilità della metodologia o della strumentazione. L’amministrazione, limitandosi ad affermare in modo apodittico la regolarità e attendibilità degli apparecchi, non ha fornito elementi concreti sugli accorgimenti adottati per garantire l’affidabilità dell’esame. Ne è derivato un vizio della funzione, consistente nell’errata valutazione dei parametri fisici del candidato, tale da viziare il provvedimento di esclusione. Il decreto è stato annullato ed è stata disposta la definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi, anche addestrative, della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate; le spese di verificazione, pari a 500 euro, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 41 CEDU

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; il testo non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 5 TUE

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; il testo non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; la decisione valorizza in concreto l’esigenza di un accertamento attendibile e adeguatamente istruito.

  • art. 1, comma 1, lettera b), e comma 2, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    È la disciplina richiamata nel giudizio di non idoneità relativo alla composizione corporea.

  • art. 3 d.P.R. 207/2015

    Il TAR richiama il limite massimo di massa grassa ammesso, rispetto al quale i valori risultanti dalle certificazioni e dalla verificazione sono stati ritenuti compatibili.

  • art. 8 del bando di concorso

    È stato dedotto come parametro della legittimità degli accertamenti e dell’esclusione.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno costituito la base normativa della verificazione disposta dal TAR per accertare i parametri fisici del ricorrente e la sua idoneità concorsuale.

  • artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.

    Sono stati applicati per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata adottata in forma semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • A fronte di un giudizio medico di inidoneità espresso in una procedura concorsuale, una verificazione giudiziale con esito difforme può assumere rilievo quando evidenzi che il primo giudizio è conseguenza di un travisamento dei fatti o risulta palesemente inattendibile per l’inaffidabilità della metodologia, della strumentazione o dell’interpretazione dei risultati.
  • La verificazione giudiziale non può sostituire la valutazione medico-discrezionale spettante alla commissione amministrativa, ma può dimostrare sintomaticamente l’inattendibilità del giudizio concorsuale o il vizio della funzione derivante da una rappresentazione incompleta o erronea degli elementi rilevanti.
  • Quando il candidato produca accertamenti sanitari attendibili e temporalmente prossimi alla visita concorsuale, con risultati incompatibili con la non idoneità, tali elementi costituiscono un principio di prova che può giustificare un approfondimento istruttorio giudiziale.
  • L’amministrazione non può limitarsi ad affermare in modo apodittico la regolarità e l’attendibilità degli strumenti utilizzati per un accertamento sanitario decisivo ai fini dell’esclusione, ma deve fornire elementi concreti idonei a comprovare l’affidabilità della metodologia e della strumentazione.
  • L’erronea misurazione di un parametro fisico determinante per l’idoneità concorsuale vizia il provvedimento di esclusione e ne giustifica l’annullamento, con ammissione del candidato alle successive fasi della procedura quando il requisito risulti accertato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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