Cassazione Penale, Ordinanza n. 35703/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per un indebito conseguimento del reddito di cittadinanza e per l'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p., contestando in sostanza la ritenuta omissione dichiarativa circa la proprietà di un autoveicolo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non rispettava il requisito di specificità imposto dall'art. 581, lett. c), c.p.p., perché si limitava a chiedere l'annullamento della sentenza senza indicare in modo concreto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze, né a confrontarsi con la motivazione impugnata. Per tale genericità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per assoluta genericità dei motivi, ritenendo violato il requisito di specificità di cui all'art. 581, lett. c), c.p.p., sanzionato dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione concreta delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della censura.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi, quando i rilievi siano generici o apodittici, integra causa di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 7 D.L. 4 del 2019
Richiamato come norma sostanziale rispetto alla contestazione relativa alla richiesta del reddito di cittadinanza.
art. 316-ter c.p.
Richiamato come disposizione incriminatrice in relazione all'omessa dichiarazione di un bene rilevante ai fini del beneficio richiesto.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la necessità di esaminare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente una richiesta generica di annullamento della sentenza impugnata, occorrendo l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- La mera affermazione di illogicità della motivazione, se non accompagnata da un effettivo confronto con l'apparato argomentativo della decisione impugnata, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La violazione del requisito di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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