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Sentenza

Sentenza n. 11274/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1661/2024 del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro – pubblicata in data 13.11.2024;

Giustizia amministrativa202515169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1661/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1661/2024 del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, condannando il Ministero a provvedere. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero desse esecuzione alla pronuncia. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere difese sostanziali. La ricorrente ha chiesto anche, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e non era stata eseguita dall'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di 2.000 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo allo stato insussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può essere adito in sede di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
  • La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di azionare l'obbligo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, allo stato, non risultino i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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