Cassazione Penale, Sentenza n. 12763/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale: hanno censurato la valutazione della responsabilità di Marco sostenendo che al momento delle distrazioni era cessato dalle cariche e che non vi era prova del suo concorso nella vendita/esportazione dei veicoli; hanno contestato la qualifica di "amministratore di fatto", la mancanza del dolo specifico necessario, la mancata concessione delle attenuanti generiche, la responsabilità di Alessia basata solo sulla carica formale e sulla firma dell'istanza di dissequestro, la mancata riduzione della pena dopo l'assoluzione per il reato documentale e la corretta qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta anziché semplice.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato integralmente le conclusioni della Corte d'appello: - È stata ritenuta corretta la valutazione che Marco, pur avendo cessato formalmente le cariche, ha continuato a gestire di fatto la società (procura generale, controllo delle quote, restituzione di beni sequestrati al suo uso e parte dei beni esportati in Africa), partecipando così alle condotte distrattive; per Marco è stata inoltre richiamata la recidiva reiterata. - Alessia è stata ritenuta responsabile in quanto amministratrice formale: la firma dell'istanza di dissequestro e il comportamento successivo (consentire la restituzione dei beni al padre anziché alla società) sono stati valutati come elementi probatori della sua compartecipazione al progetto distrattivo. - La Corte ha ritenuto provato il dolo necessario per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha negato le attenuanti generiche richieste e ha confermato la pena comminata in primo grado nel minimo edittale con diminuzione per le attenuanti effettivamente riconosciute. - Sono state condannate le parti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 1 legge fallimentare
La Corte ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ai sensi di tale norma, poiché la società è stata spogliata dei beni strumentali senza ritorno per i creditori e con atti diretti a sottrarre il patrimonio (disposizioni e spedizioni dei beni, restituzione dopo dissequestro).
art. 217 legge fallimentare
La Corte ha affrontato la contestazione sulla qualificazione (fra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice) ritenendo che, alla luce degli elementi probatori, la fattispecie rientrasse nella bancarotta fraudolenta, rispondendo implicitamente all'obiezione difensiva.
art. 597, comma 4, c.p.p.
La Corte di legittimità ha richiamato la giurisprudenza che ammette come non violativa dell'art. 597 c.p.p. la conferma della pena d'appello nel minimo edittale con diminuzione per le attenuanti anche se alcuni reati sono stati assolti in appello, quando l'aggravante non incide sulla misura della pena già comminata.
art. 616 c.p.p.
Sulla base di tale norma la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La qualità di "amministratore di fatto" può essere desunta da elementi di fatto (procura generale, controllo delle quote, atti di gestione o recupero dei beni) anche se la carica formale è cessata; il controllo effettivo e l'uso dei beni societari sono rilevanti per la responsabilità.
- La mera firma di atti (es. istanza di dissequestro) da parte dell'amministratore formale, se collegata alla restituzione dei beni a terzi e alla loro sparizione, costituisce un elemento probatorio significativo della compartecipazione al disegno distrattivo e ai fini del dolo.
- La vendita o trasferimento di beni strumentali senza corresponsione di valore alla società e la mancanza di tracce dei proventi sono indici forti di condotta distrattiva e di pericolo per gli interessi dei creditori.
- La sussistenza del dolo per bancarotta fraudolenta non richiede la dimostrazione di una volontà di ledere astrattamente i creditori, ma può essere ricavata dalla consapevolezza che l'atto priva la società dei mezzi per operare e soddisfare i creditori.
- Le doglianze generiche o che non si confrontano con l'intero percorso argomentativo della sentenza d'appello sono spesso inammissibili in Cassazione; è necessario indicare specificamente i passaggi motivazionali contestati.
- L'assoluzione per taluni fatti in appello non obbliga di per sé una revisione automatica della pena se l'aggravante riconosciuta in precedenza risultava subvalente rispetto alle attenuanti e la pena resta entro i limiti minimi edittali.
- La qualificazione giuridica della fattispecie (fra bancarotta semplice o fraudolenta) è rimessa alla valutazione del fatto compiuta dal giudice del merito e va contestata con precisione, indicando quale alternativa normativa si ritenga applicabile e perché.
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