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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33709/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi alla notifica della contestazione INPS, alla particolare tenuità del fatto e alla sostituzione della pena. La condanna è rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno del 4 dicembre 2025, confermativa della condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 22 maggio 2025 alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed euro 700 di multa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, relativamente ai mesi da febbraio 2017 a dicembre 2018. Il primo motivo contestava l'accertamento della rituale notifica della contestazione dell'INPS. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la questione era già stata adeguatamente esaminata dai giudici di merito e la notifica era stata ritenuta rituale; inoltre, il termine per la regolarizzazione decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, purché questo contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. Il terzo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, considerati l'importo delle ritenute non versate, superiore a 15.000 euro, e la protrazione dell'inadempimento dal 2017 al 2018. Un ulteriore motivo censurava l'erronea applicazione dell'art. 20-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni era stata motivata sulla base della durata delle condotte e dell'elevato importo delle somme non versate. La Corte ha rilevato che le doglianze contrapponevano valutazioni di merito alla motivazione razionale della sentenza impugnata, senza evidenziare vizi sindacabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983

    Il testo richiama l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

    La regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute entro tre mesi può comportare la causa di non punibilità; in assenza di contestazione o notifica dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale, il termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, se questo contiene gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'importo superiore a 15.000 euro delle ritenute non versate e della protrazione dell'inadempimento per il periodo 2017-2018.

  • art. 20-bis c.p.

    Il rigetto della sostituzione della pena è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante una prognosi negativa fondata sulla durata delle condotte e sull'elevato importo delle somme non versate.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella specie in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, quando manchino la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento da parte dell'ente previdenziale, il termine per la regolarizzazione che consente di beneficiare della causa di non punibilità decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, purché tale atto contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, con motivazione non illogica, valorizzando congiuntamente l'entità significativa delle ritenute non versate e la protrazione temporale dell'inadempimento.
  • La valutazione prognostica negativa ai fini della sostituzione della pena può essere fondata sulla durata delle condotte illecite e sull'entità delle somme non versate, quando tali elementi siano specificamente considerati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una diversa valutazione di merito a una motivazione della sentenza impugnata dotata di razionalità e non illogicità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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