Cassazione Civile, Ordinanza n. 15505/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia edilizia avviato da un proprietario confinante, che lamentava la realizzazione di opere da parte di altri proprietari in violazione delle distanze legali dal proprio fabbricato, chiedendo riduzione in pristino e risarcimento del danno. I convenuti, oltre a resistere, proponevano domanda riconvenzionale e chiamavano in garanzia il professionista che aveva curato progettazione e direzione lavori dell'intervento, chiedendo di essere manlevati in caso di soccombenza. In appello la domanda principale veniva accolta e, con sentenza definitiva, veniva anche accolta la domanda di manleva contro il professionista, condannato a rimborsare somme e spese entro un certo limite. Il ricorso per cassazione del professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 346 e 292 c.p.c., sostenendo che la domanda di garanzia riproposta in appello dai convenuti avrebbe dovuto essergli notificata come appello incidentale condizionato, essendo egli contumace in secondo grado; 2) nullità della sentenza per tale omissione; 3) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto la sua responsabilità senza considerare la speciale difficoltà tecnica e giuridica della normativa urbanistica sulle distanze, con conseguente necessità di accertare almeno la colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, prima ancora che infondati, i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva qualificato correttamente la domanda di manleva come mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di una domanda già formulata in primo grado e rimasta assorbita, non come appello incidentale; perciò non era necessaria la notifica al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Ha poi respinto anche i motivi relativi alla responsabilità professionale, affermando che il progettista e direttore dei lavori è tenuto a redigere un progetto concretamente utilizzabile anche sotto il profilo giuridico, conforme alla normativa edilizia e urbanistica, e risponde dei danni derivanti da errori che determinino l'impossibilità o la necessità di demolizione parziale dell'opera. La Corte ha inoltre ribadito che, in fattispecie di violazione delle distanze legali, la complessità della disciplina non esclude di per sé la responsabilità del professionista, poiché rientra nel suo sapere specialistico anche avvedersi del possibile contrasto tra normativa locale e normativa sovraordinata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატato.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La riproposizione di una domanda di garanzia già formulata in primo grado e rimasta assorbita non costituisce appello incidentale, ma mera riproposizione della domanda non accolta, senza necessità di notificazione al contumace.
art. 292 c.p.c.
La notificazione al contumace non è dovuta quando la domanda riproposta in appello non integra una nuova impugnazione ma una mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
art. 343 c.p.c.
È richiamato per escludere che la riproposizione della domanda di manleva possa essere qualificata come appello incidentale soggetto al relativo regime.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è carente perché non riporta specificamente il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare l'assunto prospettato.
art. 1176 c.c.
La Corte esclude la sua violazione, ritenendo che il professionista dovesse comunque predisporre un progetto tecnicamente e giuridicamente utilizzabile e conforme alla disciplina urbanistica.
art. 2236 c.c.
Non ricorre una questione di speciale difficoltà tale da limitare la responsabilità alla sola colpa grave; l'errore nella progettazione di opere non conformi alle norme edilizie integra responsabilità del professionista.
art. 9 d.m. n. 1444 del 1968
La violazione delle distanze minime tra costruzioni, anche in rapporto al possibile contrasto tra normativa locale e normativa nazionale, comporta responsabilità del progettista e direttore lavori.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di garanzia o manleva già proposta in primo grado e rimasta assorbita, se riproposta in appello dalla parte vittoriosa, non richiede appello incidentale: opera l'art. 346 c.p.c. e non si applica il regime di notifica al contumace previsto per le impugnazioni.
- Nel giudizio di appello, la parte che intenda censurare la qualificazione processuale di una domanda deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura che presupponga una diversa qualificazione senza attaccare la motivazione concreta è inammissibile.
- Il progettista e direttore dei lavori deve predisporre un progetto non solo tecnicamente, ma anche giuridicamente realizzabile, conforme alle norme edilizie e urbanistiche applicabili; l'errore progettuale che renda l'opera illegittima integra inadempimento contrattuale.
- La speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. non opera automaticamente per la sola complessità della disciplina urbanistica: quando il professionista avrebbe dovuto verificare la conformità del progetto alle distanze legali e al quadro normativo sovraordinato, la responsabilità può essere affermata secondo i criteri ordinari.
- Quando l'opera realizzata debba essere parzialmente demolita per difformità urbanistiche imputabili al progettista o direttore dei lavori, il danno del committente è eziologicamente collegato all'inadempimento professionale.
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