Sentenza del 23/05/2018 n. 2339 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARSU - Dichiarazione - Omissione - Soggetti passivi e soggetti responsabili - Amministratore di condominio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la responsabilità dell’amministratore di condominio per gli obblighi dichiarativi e di pagamento riferiti ai singoli appartamenti o locali. L’obbligazione tributaria ricade direttamente sull’occupante o detentore dell’immobile, che deve presentare la dichiarazione prevista dalla legge. Ne consegue la delegittimazione dell’amministratore quale soggetto passivo o responsabile dell’imposta relativa alle singole unità immobiliari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato alla TARSU e tenuto a presentare la relativa dichiarazione in caso di occupazione o detenzione di un immobile condominiale. La tassa deve essere intestata al singolo occupante o detentore, non ai condomini in modo collettivo né all’amministratore. Il rapporto tra ciascun proprietario o occupante e l’amministratore è di natura privatistica; pertanto, l’amministratore non è coobbligato tributario e non è il rappresentante legale del singolo condomino ai fini TARSU.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 507/1993
L’occupante o detentore è il soggetto obbligato al pagamento della tassa.
La norma individua nell’occupante o detentore dell’immobile il soggetto passivo della TARSU, escludendo che tale ruolo spetti automaticamente all’amministratore di condominio.
Art. 70 del d.lgs. n. 507/1993
Obbligo di presentazione della dichiarazione TARSU.
L’obbligo dichiarativo segue la titolarità dell’obbligazione tributaria e grava quindi sul singolo occupante o detentore dell’immobile.
Massime di principio
- Per i tributi locali collegati all’occupazione o detenzione di un immobile, il soggetto passivo è normalmente chi utilizza o detiene concretamente il bene, salvo una specifica disposizione normativa contraria.
- L’amministratore di condominio non è automaticamente responsabile dei tributi dovuti dai singoli condomini e non può essere considerato loro rappresentante legale ai fini fiscali solo in ragione dell’incarico condominiale.
- Gli obblighi dichiarativi e di pagamento relativi alle singole unità immobiliari devono essere adempiuti direttamente dai rispettivi occupanti o detentori.
- Il condominio o l’amministratore possono essere coinvolti solo quando la legge attribuisca espressamente loro una specifica responsabilità o quando il tributo riguardi parti comuni gestite unitariamente.
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