Cassazione Penale, Sentenza n. 29386/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 612 e 635 c.p., denunciando vizi di motivazione per mancata, contraddittoria e illogica valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. In particolare ha contestato la presunta incoerenza delle dichiarazioni circa la presenza del fratello Antonello sul luogo del primo episodio, l'uso o meno di un bastone e la posizione assunta dalle parti; ha inoltre invocato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), sostenendo che potevano sussistere ricostruzioni alternative dei fatti e che la pregressa ostilità fra le parti potesse aver determinato una strumentalizzazione delle accuse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero in realtà richieste di rivalutazione del merito e non deducessero un vizio della motivazione nella forma rilevante per la legittimità (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata: le dichiarazioni delle persone offese sono state considerate coincidenti sul nucleo essenziale, dettagliate e corroborate da elementi esterni (sentenza del Giudice di pace relativa a un episodio analogo e preventivo di spesa per la riparazione dell'autovettura). Pertanto il giudizio di condanna è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, da liquidarsi con decreto della Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma che punisce le minacce: indica il reato contestato nei confronti dell'imputato; la Corte ha fondato la condanna anche sulle dichiarazioni delle persone offese relative a minacce di morte.
art. 635 cod. pen.
Norma che punisce l'introduzione abusiva di animali altrui in terreno altrui o il pascolo abusivo: utilizzata per qualificare la condotta consistente nell'introduzione del gregge nel fondo altrui, elemento fattuale alla base delle intimidazioni.
art. 533 cod. proc. pen.
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che regola la prova nel processo penale; la Corte precisa che, nella sede di legittimità, tale principio non consente una rivalutazione del merito se non quando la violazione produca una manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i vizi di motivazione deducibili in Cassazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha richiamato questo parametro per escludere l'ammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure fossero in realtà deduzioni di merito.
legge n. 46 del 2006
Norma che ha introdotto il principio di cui all'art. 533 c.p.p.; citata per chiarire l'ambito di operatività del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
D.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83
Norme sul gratuito patrocinio e sulle modalità di liquidazione delle spese di difesa a carico dello Stato e di rifusione: richiamate per disporre la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da parte della Corte d'appello.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non collegati a un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.
- Le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano l'assenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione; la manifesta illogicità deve essere evidente ictu oculi.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) ha piena operatività nella fase di merito, ma in sede di legittimità può incidere solo se la sua inosservanza si traduce in una motivazione manifestamente illogica o mancante.
- La credibilità delle dichiarazioni della persona offesa può essere ritenuta valida quando vi sia coerenza sul nucleo essenziale, dettaglio e, se presenti, elementi di riscontro esterni (es. precedente accertamento giudiziale, documenti, prove materiali).
- Le deduzioni difensive basate su presunte contraddizioni formali nelle dichiarazioni devono essere specifiche e inquadrate come travisamento o omissione di elementi decisivi per costituire motivo idoneo in Cassazione; lamentele generiche sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche: condanna al pagamento delle spese processuali e, talvolta, di una somma alla Cassa delle ammende; inoltre il condannato può essere obbligato a rifondere le spese di difesa delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio.
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