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Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di ammonimento Cat.-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 119/2013 e ss.mm.ii.;

Giustizia amministrativa202500092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento per violenza domestica adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato a seguito della segnalazione della sorella convivente, che aveva riferito reiterate condotte di offesa, minaccia, violenza, percosse e lesioni, documentate da referti medici. Ha dedotto, in particolare, violazione dell’art. 3 d.l. 93/2013 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria, erroneità e difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento e sviamento, per avere il Questore recepito unilateralmente la versione della segnalante senza sentire il destinatario, le persone informate sui fatti e gli organi investigativi. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione e del diritto di difesa, nonché l’assenza di un quadro probatorio sufficiente. Il ricorrente ha anche formulato un’istanza istruttoria, dichiarata tardiva dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha respinto l’istanza istruttoria perché tardivamente proposta. Nel merito, ha ricostruito i presupposti dell’ammonimento per violenza domestica: segnalazione non anonima alle forze dell’ordine, astratta riconducibilità dei fatti alle fattispecie penali indicate dall’art. 3 d.l. 93/2013 e presenza di uno o più atti gravi oppure, se non gravi, reiterati. Ha qualificato la misura come preventiva, sicché non è richiesta la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro indiziario attendibile e idoneo a rendere verosimili le condotte violente e la loro riferibilità al destinatario. Il Collegio ha ritenuto non illogica la valutazione del Questore, poiché la narrazione della segnalante era stata riscontrata da documentazione medico-sanitaria, inclusi referti attestanti una frattura al dito e lesioni conseguenti a un’aggressione da parte di persona nota, oltre che da successive annotazioni di polizia. Ha escluso che l’art. 3 d.l. 93/2013 imponga sempre il contraddittorio preventivo o l’audizione obbligatoria delle persone informate sui fatti: il Questore dispone di discrezionalità anche nella valutazione della sufficienza degli elementi acquisiti e della necessità di ulteriori approfondimenti. La tempestività dell’intervento può giustificare un’istruttoria non ulteriormente appesantita, quando il ritardo rischierebbe di rendere inefficace la misura preventiva. Sono state quindi escluse carenze istruttorie, travisamento, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, anche in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza e del carattere preventivo dell’ammonimento.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

    La norma richiede una segnalazione non anonima, l’astratta riconducibilità dei fatti ai reati indicati e uno o più atti gravi oppure non gravi ma reiterati. L’ammonimento è una misura preventiva e può essere adottato sulla base di un quadro indiziario attendibile, senza necessità di certezza penale oltre ogni ragionevole dubbio. L’acquisizione di ulteriori informazioni e l’audizione delle persone informate sui fatti rientrano nella valutazione discrezionale del Questore, soprattutto quando la tempestività dell’intervento è essenziale.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    La disciplina dell’ammonimento per stalking è richiamata in quanto compatibile; il confronto sistematico con l’art. 3 d.l. 93/2013 non consente di ricavare l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo nell’ammonimento per violenza domestica.

  • artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non impongono, nel caso concreto, la comunicazione di avvio o un contraddittorio preventivo incompatibile con la necessità di tempestiva prevenzione di ulteriori condotte violente.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, imparzialità e obbligo di motivazione non risultano violati, poiché il provvedimento esponeva cronologicamente i fatti e indicava gli elementi documentali posti a loro riscontro.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, essendo la scelta amministrativa sostenuta da elementi istruttori sufficienti e non manifestamente illogica.

  • art. 24 Cost.

    La mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, in ragione della natura preventiva e della necessità di tempestività della misura.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore per violenza domestica è una misura preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di un quadro indiziario attendibile che renda verosimili le condotte violente e la loro riferibilità al destinatario; non è richiesta la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Ai fini dell’ammonimento per violenza domestica occorrono una segnalazione non anonima alle forze dell’ordine, l’astratta riconducibilità dei fatti alle fattispecie penali indicate dall’art. 3 d.l. 93/2013 e uno o più atti gravi oppure, se non gravi, reiterati.
  • L’audizione del destinatario, delle persone informate sui fatti e l’acquisizione di ulteriori informazioni investigative non costituiscono adempimenti necessariamente indefettibili in ogni procedimento di ammonimento; la loro necessità è rimessa alla valutazione del Questore, tenendo conto della sufficienza degli elementi già disponibili e dell’esigenza di tempestività dell’intervento.
  • La documentazione medico-sanitaria oggettiva può fornire riscontro sufficiente alle dichiarazioni della persona segnalante e legittimare l’ammonimento, purché la valutazione amministrativa non sia manifestamente illogica o fondata su un travisamento dei fatti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento, espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, si arresta di regola davanti alla soglia della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o della manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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