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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di cui all'atto prot. n. 23248 del 14/08/2020, notificato il 29/08/2020, a firma del Dirigente Area Tecnica Pianificazione del territorio e OO.PP. del Comune di Copertino e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 3 del 23/05/2019 e, nei limiti dell'interesse, l'atto del 04/10/2019, entrambi richiamati nello stesso provvedimento.

Giustizia amministrativa202001290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune, richiamando l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, ha irrogato loro una sanzione di 20.000 euro per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 63 del 12 settembre 2011. Con il primo motivo hanno dedotto l’illegittimità della sanzione per violazione del principio di irretroattività, poiché il comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è stato introdotto dal d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014, successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione. Il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2023, ha ritenuto che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non possa essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della l. n. 164/2014, abbia già lasciato decorrere inutilmente il termine di 90 giorni senza ottemperare all’ordine di demolizione, anche se l’inottemperanza sia stata accertata successivamente. Nel caso concreto, l’ordinanza di demolizione risaliva al 12 settembre 2011, mentre la sanzione era stata adottata il 14 agosto 2020, quando il termine di 90 giorni era già decorso da tempo. Il provvedimento sanzionatorio è stato quindi annullato. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore

    La sanzione amministrativa pecuniaria non è applicabile quando la scadenza del termine di 90 giorni dall’ordine di demolizione e la conseguente inottemperanza si siano verificate prima dell’entrata in vigore della l. n. 164/2014.

  • l. n. 164/2014

    Rileva quale legge di conversione del d.l. n. 133/2014, prima della cui entrata in vigore si era già perfezionata l’inottemperanza all’ordine di demolizione nel caso esaminato.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Il termine di 90 giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione costituisce il momento rilevante per stabilire se l’inottemperanza si sia perfezionata prima o dopo l’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata quando il termine di 90 giorni per ottemperare all’ordine di demolizione sia inutilmente decorso e l’inottemperanza si sia già perfezionata prima dell’entrata in vigore della l. n. 164/2014, anche se l’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della sanzione siano successivi.
  • Ai fini dell’applicazione temporale della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, rileva il momento in cui è maturata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, non quello successivo dell’accertamento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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