Cassazione Civile, Ordinanza n. 07631/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte dell'organo competente per il patrocinio a spese dello Stato, dell'istanza di ammissione al beneficio proposta dal privato, motivato dal mancato deposito di copia del documento di identità dell'interessato. Il decreto di rigetto era stato confermato in sede di reclamo dal Presidente della CTR Lombardia. Il privato ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 463/2021. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso non risultava depositato nei termini: la Cancelleria certificava in data 26/3/2022 che il ricorso non era stato depositato né fino a quella data né successivamente, con superamento del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La parte resistente si costituiva, ma tale costituzione non veniva ritenuta idonea a sanare l'omissione. La Corte richiama inoltre la questione, affrontata dalle Sezioni Unite, relativa al raddoppio del contributo unificato quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta su iniziativa del controricorrente, ma la decisione viene assunta sul piano processuale per improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ex art. 369, comma 1, c.p.c., per mancato deposito del ricorso entro il termine di legge e comunque fino alla data della certificazione di cancelleria. Ha ritenuto che la costituzione del controricorrente non sanasse la violazione, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di mera nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
deposito del ricorso entro il termine di venti giorni
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, impedendo l'esame del merito.
art. 156 c.p.c.
mancato raggiungimento dello scopo
La regola sulla sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle irregolarità formali in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di pronuncia che definisce il giudizio nei tipi previsti dalla norma, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- La costituzione del controricorrente non sana la violazione di un termine perentorio, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda solo le nullità formali e non l'inosservanza di termini processuali.
- In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte non può esaminare le difese di merito svolte dalle parti.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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