Cassazione Penale, Sentenza n. 49733/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, nell'ambito dell'esecuzione in Italia di una sentenza rumena convertita in affidamento in prova al servizio sociale, ha imposto prescrizioni restrittive della libertà di locomozione (divieto di lasciare il territorio della Regione Lombardia e obbligo di permanenza domiciliare notturna). Denuncia violazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38/2016 (divieto di aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti dallo Stato di condanna) e carenza/contrasto con le finalità rieducative e difetto di motivazione rispetto all'imposizione di tali clausole
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia introdotto un aggravamento non consentito rispetto agli obblighi originariamente imposti dallo Stato di condanna. Ha infatti ricostruito che la misura rumena (sospensione della pena sotto vigilanza) prevedeva obblighi quali presentazione alla pubblica autorità, comunicazione di cambi di residenza o lavoro, rendiconto dei mezzi di sussistenza, partecipazione a programmi di reinserimento e attività di volontariato, corrispondenti all'affidamento in prova. Le ulteriori prescrizioni imposte (divieto di uscire dalla Regione Lombardia e permanenza domiciliare notturna) eccedono il contenuto delle prescrizioni originarie e integrano un illecito aggravamento. L'ordinanza è annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza perché ridetermini le prescrizioni conformandosi al principio di non aggravamento; il secondo motivo è stato assorbito
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
art. 10, commi 2 e 3; art. 4; art. 9
Attua la decisione-quadro 2008/947/GAI: la Corte d'appello decide sul riconoscimento ed eventualmente adegua la sanzione con 'le deroghe minime necessarie'; l'adeguamento non può comportare aggravamento, per contenuto o durata, degli 'obblighi e [alle] prescrizioni originariamente imposti'. L'art. 4 individua il catalogo delle prescrizioni trasferibili
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'affidamento in prova al servizio sociale prevede prescrizioni riguardanti rapporti con il servizio sociale, dimora, lavoro e libertà di locomozione; i commi consentono la modulazione delle prescrizioni secondo le esigenze del caso, ma non autorizzano di per sé un aggravamento rispetto agli obblighi originari imposti dallo Stato estero
decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio
Fonte europea cui si conforma il d.lgs. n. 38/2016; regola il reciproco riconoscimento delle sentenze con sospensione condizionale della pena e prescrizioni trasferibili tra Stati membri
cod. proc. pen.
art. 738; art. 735, comma 3
L'esecuzione delle pronunce straniere è soggetta alla legge italiana ma entro il limite del divieto di aggravamento del trattamento sancito dall'ordinamento di condanna al momento del trasferimento della competenza esecutiva
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (21 marzo 1983)
Stabilisce il divieto di aggravamento dell'esecuzione rispetto alle condizioni della condanna originaria; recepita in Italia con legge n. 334/1988
Massime di principio
- L'adattamento di una sanzione straniera al diritto interno non può mai determinare un aggravamento, né nella sostanza degli obblighi imposti né nella loro durata; eventuali prescrizioni aggiuntive devono essere limitate alle 'deroghe minime necessarie'.
- La Corte di appello è competente a riconoscere e adeguare la sanzione straniera, ma le autorità nazionali successive (es. Tribunale di sorveglianza) devono conformare le modalità esecutive al contenuto originario della misura e al divieto di aggravamento.
- Le prescrizioni previste per misure alternative (affidamento in prova) sono flessibili e modulabili in base al caso, ma la loro modulazione non può tradursi in restrizioni più gravose rispetto agli obblighi originari imposti dallo Stato estero.
- Limiti alla libertà di locomozione particolarmente incisivi (es. divieto di lasciare una regione, obbligo di permanenza notturna) richiedono una solida motivazione e non sono ammissibili se eccedono il contenuto originario della misura straniera.
- In caso di dubbio sul carattere di aggravamento di nuove prescrizioni, è opportuno il rinvio o la rideterminazione dell'atto esecutivo alla luce del principio di non aggravamento e delle finalità rieducative della misura alternativa.
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