Cassazione Penale, Ordinanza n. 10241/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il caso riguarda un soggetto condannato che aveva chiesto una misura alternativa alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato tale istanza, concedendo invece la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.; il tribunale di sorveglianza aveva poi respinto l'opposizione. La decisione era motivata richiamando i numerosi precedenti penali del condannato, relativi alla medesima tipologia di reati oggetto del cumulo in esecuzione, nonché altri precedenti penali e di polizia. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva censure sostanzialmente rivalutative e di merito, denunciando asseriti profili di illogicità della motivazione e lamentando la mancata acquisizione dell'indagine socio-familiare; tuttavia non indicava quali specifici elementi favorevoli sarebbero emersi da tale approfondimento omesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che non sussistessero vizi rilevanti della motivazione. Ha inoltre escluso che la mancata acquisizione dell'indagine socio-familiare integrasse un vizio decisivo, poiché il ricorrente non aveva spiegato quali elementi positivi sarebbero emersi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
norma richiamata quale base della detenzione domiciliare concessa in luogo dell'affidamento in prova richiesto.
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti più favorevoli alla tesi del ricorrente.
- Nel ricorso per cassazione non sono deducibili censure che si limitino a contestare la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore puntualità della motivazione, poiché sono scrutinabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- La mancata acquisizione di approfondimenti istruttori, come un'indagine socio-familiare, non integra di per sé vizio rilevante se il ricorrente non indica quali concreti elementi favorevoli sarebbero emersi dall'attività non svolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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