Regolamento (UE) 2021/1153
Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde e amplia il meccanismo per collegare l’Europa, fissandone obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di attuazione. La disciplina è centrata su infrastrutture transeuropee di trasporto, energia e digitale, con forte attenzione a decarbonizzazione, interconnessione, coesione territoriale, mobilità militare e competitività del mercato unico. Sono previste norme dettagliate su ammissibilità, criteri di selezione, tassi di cofinanziamento, programmazione, monitoraggio, controllo e rapporti con altri fondi e programmi UE.
Istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) per il periodo 2021-2027, finanziando reti transeuropee nei settori trasporti, energia e digitale, nonché progetti transfrontalieri per l’energia rinnovabile.
Ambito di applicazione
Si applica al bilancio e all’attuazione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, di azioni dell’Unione nei settori dei trasporti, dell’energia e della connettività digitale, incluse le sinergie tra tali settori e i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Riguarda soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, nei paesi terzi associati, nei PTOM e, in casi eccezionali o per indispensabilità, anche in paesi terzi non associati; non sono ammissibili le persone fisiche. Esclude, in linea generale, servizi e applicazioni digitali non infrastrutturali e limita l’uso di fondi per paesi terzi salvo necessità per specifici progetti.
Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) 2021-2027
Il regolamento istituisce il nuovo quadro finanziario dell’MCE per il periodo 2021-2027, con l’obiettivo di sviluppare, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori trasporti, energia e digitale, oltre a sostenere la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile. La disciplina si inserisce nel contesto della transizione climatica, della coesione territoriale e della competitività del mercato interno, ponendo particolare enfasi su sinergie intersettoriali, mobilità sostenibile, sicurezza dell’approvvigionamento e connettività digitale avanzata.
Ambito e struttura del programma
Il regolamento definisce le categorie di azioni finanziabili, i soggetti ammissibili, le forme di sostegno e le procedure di programmazione e selezione. L’MCE opera in gestione diretta o indiretta, mediante sovvenzioni, appalti e, in taluni casi, operazioni di finanziamento misto. Il programma è aperto a specifiche categorie di paesi terzi associati e, in via eccezionale, a soggetti di paesi terzi non associati quando ciò sia indispensabile per l’obiettivo del progetto.
Settore dei trasporti
Nel settore dei trasporti, l’MCE finanzia azioni relative alla rete centrale e globale TEN-T, ai collegamenti transfrontalieri e mancanti, ai nodi urbani, ai porti, agli aeroporti, all’intermodalità, ai sistemi telematici e alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture. Sono espressamente incluse le azioni di duplice uso civile e militare, la digitalizzazione del trasporto ferroviario e marittimo, l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta, l’infrastruttura per carburanti alternativi e le misure per ridurre il rumore e migliorare la sicurezza stradale.
Settore energia
Nel settore energetico sono finanziabili i progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013, nonché i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Il regolamento valorizza il principio dell’"efficienza energetica al primo posto", l’interconnessione elettrica, le reti intelligenti, lo stoccaggio dell’energia, le infrastrutture per il gas funzionali alla decarbonizzazione e le interconnessioni volte a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento. Per i progetti di energia rinnovabile transfrontalieri sono previsti criteri specifici di selezione, analisi costi-benefici e monitoraggio, con possibilità di cofinanziamento coordinato con il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione.
Settore digitale
Nel comparto digitale, il regolamento concentra il sostegno sull’infrastruttura, non sui servizi o applicazioni digitali in sé. Sono ammissibili reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di alta qualità, corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto, reti dorsali transfrontaliere e piattaforme digitali operative associate alle infrastrutture di trasporti ed energia. L’obiettivo è favorire il mercato unico digitale, la trasformazione digitale di economia e società e la copertura in aree rurali, remote o geograficamente svantaggiate.
Sinergie, criteri di selezione e cofinanziamento
Il regolamento incoraggia azioni che producono benefici in almeno due settori, consentendo tassi di cofinanziamento più elevati e l’inserimento di elementi sinergici fino al 20 % dei costi ammissibili. La selezione avviene sulla base di criteri ampi e trasparenti: impatti economici, sociali, ambientali e climatici; innovazione e interoperabilità; dimensione transfrontaliera; maturità del progetto; solidità del piano di attuazione e di manutenzione; valore aggiunto dell’Unione; capacità di superare fallimenti del mercato; coerenza con i piani energia-clima; e, per i trasporti, potenziale di duplice uso.
Dotazione finanziaria e ripartizioni rilevanti
La dotazione complessiva è pari a 33,71 miliardi di EUR a prezzi correnti, di cui 25,807 miliardi per i trasporti, 5,838 miliardi per l’energia e 2,065 miliardi per il digitale. È previsto che il 60 % della dotazione globale contribuisca agli obiettivi climatici. Per i trasporti, una quota significativa deriva dal trasferimento del Fondo di coesione e beneficia di regole specifiche, tra cui riserve territoriali fino al 2023, limiti massimi di allocazione e priorità ai collegamenti transfrontalieri e mancanti.
Programmazione, monitoraggio e controlli
L’attuazione avviene mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione, con i primi programmi pluriennali da adottare entro il 15 ottobre 2021. Il regolamento prevede un sistema di indicatori allegato, obblighi di rendicontazione proporzionati, pubblicazione online dei progetti e relazioni biennali di avanzamento. Sono inoltre previste una valutazione intermedia e una finale, nonché poteri delegati per aggiornare gli indicatori, i corridoi di trasporto e l’elenco dei progetti digitali e per definire ulteriori regole sui progetti di energia rinnovabile.
Rapporti con altri strumenti e disposizioni finali
Il regolamento ammette la cumulabilità con altri programmi UE purché non si finanzino gli stessi costi e prevede il marchio di eccellenza per progetti validi ma non finanziati per carenza di bilancio, rendendoli potenzialmente accessibili al FESR o al Fondo di coesione. Abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, ma conserva gli effetti delle azioni avviate sotto il precedente regime fino alla loro chiusura. Si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione, finalità e definizioni
L’articolo 1 istituisce l’MCE per il QFP 2021-2027 e ne definisce oggetto, bilancio e regole di finanziamento. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui azione, beneficiario, reti centrale e globale, corridoi TEN-T, collegamento mancante, infrastruttura a duplice uso, corridoi 5G, volani socioeconomici, reti ad altissima capacità e progetto di interesse comune.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua come obiettivi generali la costruzione, lo sviluppo, la modernizzazione e il completamento delle reti transeuropee nei settori trasporti, energia e digitale, nonché la cooperazione transfrontaliera in materia di energia rinnovabile. Gli obiettivi specifici riguardano, per i trasporti, reti multimodali efficienti e il duplice uso militare-civile; per l’energia, integrazione del mercato interno, interoperabilità, decarbonizzazione e sicurezza dell’approvvigionamento; per il digitale, reti sicure ad altissima capacità, sistemi 5G e digitalizzazione delle reti di trasporto ed energia.
Dotazione finanziaria e ripartizione del bilancio
L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva in 33 710 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 e prevede che il 60 % della dotazione contribuisca agli obiettivi climatici. La ripartizione è: 25 807 000 000 EUR per i trasporti, 5 838 000 000 EUR per l’energia e 2 065 000 000 EUR per il digitale. È previsto fino all’1 % per assistenza tecnica e amministrativa. Per i trasporti sono disciplinati i trasferimenti dal Fondo di coesione, la quota competitiva del 30 %, la riserva del 70 % per le dotazioni nazionali fino al 31 dicembre 2023, regole specifiche per gli Stati con RNL pro capite inferiore al 60 % della media UE-27, limiti di concentrazione e possibilità di trasferimento di risorse nazionali alla gestione diretta dell’MCE, anche nel digitale fino al 100 % del costo ammissibile, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Paesi terzi associati e partecipazione
L’articolo 5 apre la partecipazione al programma a Stati SEE/EFTA, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi secondo accordi specifici con condizioni di reciprocità, equilibrio dei contributi, assenza di potere decisionale e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. I paesi terzi e i soggetti in essi stabiliti non ricevono in linea generale assistenza finanziaria, salvo indispensabilità per gli obiettivi del progetto.
Gestione, forme di finanziamento e finanziamento misto
L’articolo 6 prevede gestione diretta o indiretta e consente sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto. Nel settore trasporti, il contributo dell’Unione alle operazioni di finanziamento misto non può superare il 10 % dell’importo di bilancio destinato ai trasporti. È prevista anche la delega di compiti ad agenzie esecutive e il possibile ricorso a meccanismi di mutua assicurazione.
Progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile
L’articolo 7 disciplina selezione, finanziamento e monitoraggio dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati sui criteri di selezione; gli studi sono ammissibili; per i lavori servono analisi costi-benefici trasparenti e prova della non sostenibilità commerciale senza sovvenzione. La sovvenzione deve essere proporzionata ai benefici e non eccedere l’importo necessario. Se la diffusione di mercato è insufficiente, il bilancio non utilizzato può essere riallocato alle reti energetiche transeuropee e, dal 2024, al meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione.
Progetti di interesse comune nel digitale
L’articolo 8 definisce i progetti digitali ammissibili come quelli che contribuiscono agli obiettivi strategici di connettività e alla trasformazione digitale. Le priorità riguardano reti ad altissima capacità e 5G per volani socioeconomici, connettività locale senza fili nelle comunità, corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto, reti dorsali transfrontaliere e piattaforme digitali operative. Gli studi preparatori sono ammissibili.
Azioni ammissibili nei tre settori
L’articolo 9 delimita le azioni finanziabili: nei trasporti, opere e studi per rete centrale e globale, collegamenti transfrontalieri e mancanti, aeroporti, nodi urbani, intermodalità, sistemi telematici, sicurezza, accessibilità, resilienza e duplice uso militare; nell’energia, progetti di interesse comune e progetti transfrontalieri di energia rinnovabile; nel digitale, reti ad altissima capacità, 5G, connettività locale, dorsali e piattaforme digitali.
Sinergie tra trasporti, energia e digitale
L’articolo 10 consente azioni che perseguono contemporaneamente obiettivi di almeno due settori, con programmi di lavoro intersettoriali e tassi di cofinanziamento più elevati. È possibile includere elementi sinergici di altri settori entro il limite del 20 % dei costi totali ammissibili, se aumentano in modo significativo i benefici socioeconomici, climatici o ambientali.
Soggetti ammissibili e proposte
L’articolo 11 ammette soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, nei paesi terzi associati e nei PTOM, nonché soggetti costituiti a norma del diritto dell’Unione e, se previsto, organizzazioni internazionali. Sono esclusi i soggetti fisici. Nei progetti digitali possono essere introdotte restrizioni per ragioni di sicurezza. Le proposte possono essere presentate dagli Stati membri o, con il loro accordo, da organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese o organismi pubblici o privati.
Regole speciali per il duplice uso civile e di difesa
L’articolo 12 disciplina l’ammissibilità delle azioni che adeguano la TEN-T al duplice uso. Le azioni devono riferirsi a sezioni o nodi individuati nei requisiti militari sulla mobilità militare, possono riguardare infrastrutture esistenti o nuove e sono finanziabili solo entro i costi corrispondenti al livello di requisito necessario per il duplice uso. Le infrastrutture utilizzate solo a fini militari non sono ammissibili. La Commissione deve adottare un atto di esecuzione sui requisiti infrastrutturali e sulla procedura di valutazione.
Criteri di aggiudicazione e tassi di cofinanziamento
L’articolo 14 elenca i criteri di aggiudicazione: impatti economici, sociali, ambientali e climatici; innovazione e digitalizzazione; sicurezza, interoperabilità e accessibilità; dimensione transfrontaliera; valore aggiunto UE; sinergie; maturità; piano di manutenzione; effetto catalizzatore; superamento di ostacoli finanziari; duplice uso; coerenza con piani energia-clima. L’articolo 15 fissa i massimali: studi fino al 50 %, lavori trasporti fino al 30 % con possibili aumenti al 50 % o all’85 % in casi specifici; lavori energia fino al 50 % o al 75 % per alcuni progetti; lavori digitali fino al 30 % con aumenti al 50 % o al 75 %; connettività locale senza fili fino al 100 % per sovvenzioni di modesto valore; azioni sinergiche con incremento del 10 %; regioni ultraperiferiche fino al 70 %.
Costi ammissibili e combinazione con altri strumenti
L’articolo 16 stabilisce che, di regola, sono ammissibili solo spese sostenute negli Stati membri, salvo casi collegati a paesi terzi o acque internazionali indispensabili al progetto; sono escluse l’IVA e, in linea generale, le spese di acquisto dei terreni, salvo i fondi di coesione nel settore trasporti. L’articolo 17 consente la combinazione con finanziamenti BEI, banche di promozione e investitori privati, anche tramite partenariati pubblico-privati.
Riduzione o cessazione delle sovvenzioni e finanziamento cumulativo
L’articolo 18 consente la riduzione o cessazione del contributo se gli studi non iniziano entro un anno o i lavori entro due anni dalla data di avvio prevista, o se i ritardi compromettono gli obiettivi. Il beneficiario deve poter presentare osservazioni. L’articolo 19 permette il finanziamento cumulativo con altri programmi UE purché non sugli stessi costi; introduce inoltre il marchio di eccellenza per azioni valutate positivamente ma non finanziabili per limiti di bilancio, che possono essere sostenute da FESR o Fondo di coesione.
Programmi di lavoro, selezione e concessione del sostegno
L’articolo 20 prevede che l’MCE sia attuato mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione; i primi programmi pluriennali dovevano essere adottati entro il 15 ottobre 2021 e includere calendario degli inviti, temi e bilancio indicativo per i primi tre anni. È possibile una procedura di selezione in due fasi. L’articolo 21 disciplina l’atto di esecuzione di concessione del sostegno dopo ciascun invito e l’accesso degli Stati membri alle relazioni dei beneficiari.
Sorveglianza, indicatori, valutazioni e trasparenza
L’articolo 22 rinvia agli indicatori dell’allegato e consente alla Commissione di integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione tramite atti delegati. È prevista rendicontazione proporzionata, pubblicazione online della mappa dei progetti e relazioni biennali sui progressi. L’articolo 23 prevede una valutazione intermedia entro quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una finale entro quattro anni dalla fine del periodo 2021-2027.
Comitato, atti delegati e protezione degli interessi finanziari
L’articolo 24 istituisce il comitato di coordinamento dell’MCE secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. Gli articoli 25 e 26 conferiscono alla Commissione poteri delegati, fino al 31 dicembre 2028, per modificare indicatori, criteri e allegati relativi ai corridoi e ai progetti digitali; la revoca è possibile da Parlamento e Consiglio. L’articolo 28 impone ai paesi terzi partecipanti di garantire i diritti di controllo alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti.
Abrogazione, disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 29 abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, ma mantiene l’applicazione del primo alle azioni avviate in base ad esso fino alla loro chiusura. L’articolo 30 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione e l’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.
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