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Sentenza

Sentenza n. 2348/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento di euro 500,00 sulla carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 780/2024, passata in giudicato il 26 novembre 2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta del docente, nella misura di euro 500,00. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi liquidati dal giudice ordinario, ma all’udienza camerale ha rinunciato a tale domanda. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato notificato e depositato il 26 novembre 2025, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione l’11 gennaio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto degli adempimenti preliminari, compreso il termine dilatorio di 120 giorni. Riscontrato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento di euro 500,00 sulla carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza può essere promosso anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Trapani.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria del comando giudiziale rimanga inadempiente.
  • Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può operare senza ulteriore compenso quando, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, trovi applicazione analogica l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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