Cassazione Civile, Sentenza n. 9372/2020 del 21/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia originava dalla domanda, proposta nel 2000 da una società proprietaria di un fondo, diretta ad accertare l’inesistenza di una servitù di acquedotto o di passaggio di tubazione sotterranea pretesa dai proprietari di fondi vicini. Questi ultimi chiamavano in causa i propri venditori, chiedendo manleva e, in caso di evizione parziale, il risarcimento dei danni. I venditori sostenevano che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia e chiamavano a loro volta in causa i rispettivi danti causa. Il Tribunale di Ivrea dichiarava inesistente la servitù, ordinava la rimozione dei mezzi di esercizio e condannava i venditori chiamati in causa a rifondere ai convenuti gli oneri connessi alla costituzione di una servitù coattiva, da determinarsi nel prosieguo; rigettava invece la domanda dei venditori contro i loro danti causa. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 534/2016 depositata il 4 aprile 2016, confermava la decisione, escludendo la servitù per destinazione del padre di famiglia per difetto del requisito dell’apparenza, anche in considerazione della natura dei terreni risultante dagli atti di vendita. In cassazione i venditori proponevano due motivi: con il primo, denunciando violazione degli artt. 1484 e seguenti c.c., sostenevano che avrebbe dovuto essere riconosciuta la responsabilità per evizione dei loro danti causa, poiché gli acquirenti avevano fatto affidamento sulla servitù poi dichiarata inesistente; con il secondo, denunciando violazione dell’art. 97 c.p.c., contestavano la condanna solidale alle spese, assumendo che le rispettive posizioni processuali fossero diverse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su considerazioni attribuite alla sentenza d’appello che non risultavano dalla decisione impugnata e perché i ricorrenti non avevano indicato dove avessero già dedotto la questione né trascritto il rogito del 28 giugno 1999 sul quale fondavano la pretesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: la Corte d’appello aveva applicato il principio per cui la condanna solidale alle spese di più parti soccombenti è ammissibile anche in presenza di una mera comunanza di interessi, desumibile dall’identità delle questioni e dalla convergenza delle difese; nel caso concreto, i ricorrenti avevano sostenuto con una linea difensiva comune l’esistenza della servitù. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1484 e seguenti c.c.
La censura appare, innanzitutto, nuova perchè fondata su presunte considerazioni della corte territoriale che, in realtà, non risultano dalla pronuncia impugnata, la quale ha esaminato la prospettazione degli appellanti secondo cui la servitù di acquedotto era stata costituita per destinazione del padre di famiglia ed ha argomentato la ragione della ritenuta inesistenza della servitù così costituita.
La Corte non decide nel merito la responsabilità per evizione invocata in base agli artt. 1484 e seguenti c.c.: il motivo è inammissibile perché introduce una censura nuova e non adeguatamente specificata e documentata.
art. 360 c.p.c.
I ricorrenti non specificano dove avrebbero svolto in precedenza i rilievi dedotti con l’impugnazione in cassazione (secondo il costante orientamento giurisprudenziale, cfr. Cass. 15196/2018; 19350/2005), nè trascritto il rogito del 1999 su cui si fonderebbe la loro convinzione di essere titolari della servitù in questione (cfr. Cass. 14107/2017; id. 26174/2014) e pertanto va ribadita l’inammissibilità del mezzo.
La censura in cassazione deve individuare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi e riportare il contenuto dell’atto su cui si fonda, quando necessario a verificarne il fondamento; la mancata specificazione comporta l’inammissibilità del motivo.
art. 97 c.p.c.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.
La condanna solidale alle spese di più parti soccombenti non richiede necessariamente l’indivisibilità o la solidarietà del rapporto sostanziale: è sufficiente una comunanza di interessi, ricavabile anche dall’identità delle questioni discusse o dalla convergenza delle difese.
art. 360-bis c.p.c.
Ciò posto e rilevato che l’esame del motivo non offre elementi per riconsiderare il persistente orientamento di legittimità, ne va ribadita l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., come sancito da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della Corte e il ricorso non offre elementi che giustifichino un suo ripensamento.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La condanna solidale alle spese processuali di più parti soccombenti può fondarsi anche sulla mera comunanza di interessi, senza che occorrano indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale; tale comunanza può risultare dall’identità delle questioni dibattute o dalla convergenza delle difese.
- Chi propone ricorso per cassazione deve specificare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi e riportare il contenuto dell’atto su cui la censura si fonda, quando ciò sia necessario per verificarla; l’omissione determina l’inammissibilità del motivo.
- È inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. il motivo che non offre ragioni per riconsiderare l’orientamento di legittimità cui la decisione impugnata si è conformata.
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