Cassazione Penale, Ordinanza n. 10598/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in doppia conforme con il primo giudice, lo aveva ritenuto responsabile per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Con il primo e il quinto motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della prova in ordine alla responsabilità per tali reati, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifiche e, in parte, meramente fattuali le doglianze con cui si chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione della sentenza di appello in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto non censurabile la motivazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando sistematicità e stabilità dell'attività illecita nonché i precedenti penali, e sul mancato riconoscimento sia dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia delle attenuanti generiche, fondate su elementi ritenuti decisivi quali la professionalità criminale e la non occasionalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma contestata per la condotta di commercio/introduzione di prodotti con segni falsi; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ritenendo inammissibili le censure di fatto.
art. 648 c.p.
Norma contestata per la ricettazione; anche rispetto a questo capo la doglianza sulla ricostruzione fattuale è stata ritenuta aspecifica e non scrutinabile in cassazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della sistematicità e stabilità della condotta e dei plurimi precedenti penali, che escludono la non abitualità richiesta dalla disposizione.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata perché il numero considerevole degli oggetti contraffatti e il loro valore commerciale escludevano la particolare modestia del danno.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della professionalità criminale e della non occasionalità della condotta; non occorre esaminare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, specie quando la sentenza di appello sia sorretta da motivazione completa e coerente in ipotesi di doppia conforme.
- Le censure formulate in modo generico o meramente reiterativo rispetto all'appello sono aspecifiche e non consentono il controllo di legittimità sulla motivazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la sistematicità e stabilità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, poiché tali elementi incidono sulla non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una reale modestia del pregiudizio economico; un numero elevato di beni illeciti e un apprezzabile valore commerciale possono escluderla.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali professionalità criminale e non occasionalità della condotta.
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