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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27669/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda un articolato schema di frode fiscale, secondo l'impostazione accusatoria fondato sull'interposizione di società "cartiere" e "filtro" operanti nel commercio dell'argento, con fatturazioni di cessioni di argento puro o comunque in regime diverso da quello dichiarato, al fine di generare IVA indebitamente esposta o detraibile. Nei confronti dell'indagato erano richiamate plurime contestazioni, tra cui il delitto associativo e diversi reati tributari, oltre a illeciti amministrativi degli enti. Il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca solo per alcuni capi relativi al gruppo societario MATERA; il Tribunale del riesame, accogliendo l'impugnazione dell'indagato, annullava il sequestro nella parte disposta dal GIP. Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 416 c.p. e 2, 8, 9, 12-bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che il profitto andasse individuato diversamente e che il sequestro dovesse tener conto del complessivo schema fraudolento, inclusa la connessione tra reato associativo e reati fiscali; 2) violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. e degli artt. 2, 5, 12-bis d.lgs. 74/2000, lamentando che il Tribunale non avesse mantenuto o integrato il sequestro anche con riferimento ai capi 20, 24 e 26, pur se non oggetto della originaria richiesta cautelare. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che nel procedimento cautelare reale il giudice è vincolato al petitum del pubblico ministero e non può introdurre d'ufficio una diversa base giuridica o un diverso titolo di reato a fondamento del sequestro; inoltre, ha ritenuto che il tema del prezzo del reato e del profitto non potesse essere introdotto come profilo nuovo rispetto alla base cautelare originaria, determinandosi una sostanziale novità del fatto cautelare e quindi l'inammissibilità della censura. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM, con conferma della caducazione del sequestro nella parte annullata dal Tribunale del riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero perché manifestamente infondato su entrambi i motivi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non potesse supplire d'ufficio alla mancanza di una specifica richiesta cautelare del PM né sostituire il titolo del sequestro con imputazioni diverse da quelle poste a fondamento dell'istanza originaria. Ha inoltre rilevato che la deduzione sul "prezzo" del reato e sulla diversa individuazione del profitto introduceva un profilo fattuale e giuridico nuovo rispetto alla richiesta cautelare valutata dal GIP. Il provvedimento del Tribunale di Arezzo è quindi rimasto fermo, con annullamento del sequestro nella parte già esclusa dal riesame.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    richiamato solo come parte del quadro delle imputazioni associative; la Corte rileva che, in assenza di una specifica richiesta cautelare su tale titolo, non poteva fondarsi su di esso il sequestro in sede di riesame.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    richiamato quale fattispecie di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che per tale titolo non risultava una originaria richiesta cautelare idonea a sorreggere il sequestro nei confronti dell'indagato.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    richiamato tra i reati fiscali ascritti, ma non indicato come base della richiesta di sequestro originaria; quindi non poteva essere introdotto d'ufficio per mantenere il vincolo.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    la Corte ribadisce che, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro a fini di confisca può riguardare il prezzo del reato e non il profitto conseguito da terzi per l'utilizzazione delle fatture, salvo concorso nel diverso reato di utilizzazione.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    richiamato per il regime derogatorio tra emissione e utilizzazione delle fatture; la Corte precisa che il regime non impedisce il concorso di persone, ma richiede una contestazione formale e una specifica base cautelare per ciascun titolo.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato come norma sulla confisca nei reati tributari; la Corte ne fa applicazione indiretta nel ragionamento sul sequestro finalizzato alla confisca, ma sottolinea la necessità di aderire alla domanda cautelare originaria.

  • art. 321 c.p.p.

    norma base del sequestro preventivo; la Corte la interpreta nel senso che il giudice cautelare reale è vincolato al petitum del PM e non può adottare d'ufficio un titolo diverso da quello richiesto.

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato in relazione al riesame del sequestro; non consente al tribunale di integrare autonomamente la domanda cautelare con imputazioni o finalità non coltivate dal requirente.

  • art. 291 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 321 c.p.p. a sostegno del principio della domanda cautelare e del vincolo del giudice alla richiesta del pubblico ministero.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per affermare che il potenziale utilizzatore di fatture false può concorrere con l'emittente secondo la disciplina ordinaria del concorso di persone, se ricorrono i presupposti.

  • art. 240 c.p.

    richiamato per evidenziare la distinzione tra prezzo e profitto del reato, categorie normative diverse ai fini della confisca.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare reale il giudice è vincolato alla domanda del pubblico ministero: non può fondare il sequestro su titoli di reato, fatti o finalità cautelari diversi da quelli specificamente prospettati nell'istanza originaria.
  • In sede di riesame del sequestro preventivo non è consentito sostituire d'ufficio la base giuridica del vincolo ablatorio con un diverso reato o con una diversa qualificazione del fatto, se ciò comporta un mutamento del fatto cautelare e del perimetro del contraddittorio.
  • Nei reati tributari, soprattutto in materia di fatture per operazioni inesistenti, occorre distinguere con rigore tra prezzo del reato e profitto del reato: il primo è il compenso pattuito per l'emissione, il secondo attiene al vantaggio economico derivante dall'illecito, ma la loro rilevanza cautelare dipende dal titolo contestato e dalla specifica base della richiesta.
  • Il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture inesistenti è astrattamente possibile ai sensi dell'art. 110 c.p., ma deve essere formalmente contestato e deve risultare oggetto della domanda cautelare; non basta richiamare in modo generico la complessiva operazione fraudolenta.
  • Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, ma non può sostituirsi al pubblico ministero nell'individuazione delle imputazioni o del diverso titolo cautelare che legittima il sequestro.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture per operazioni inesistentiOmessa dichiarazioneDichiarazione fraudolentaSequestroImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di personeConfisca

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