Sentenza n. 4308/2026 - Roma, Sezione 3T
ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 12960/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 39325/2023, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell’Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l’importo di euro 1.040,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 12960/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 12960/2024, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.040,00 oltre accessori. Il Ministero, non costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza sia proponibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. Ha precisato che, quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del titolo, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l’inadempimento e l’Amministrazione non aveva fornito elementi contrari, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario o di altro provvedimento a essa equiparato.
- Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’inadempimento o l’elusione del titolo, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione deve fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta corretta esecuzione del titolo; in mancanza, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare all’amministrazione di provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di perdurante inerzia.
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