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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01814/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità comporta tale condanna salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso di specie.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello, deduceva due motivi ritenuti dalla Corte generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate nel giudizio di merito: in particolare, si contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che tali questioni erano già state adeguatamente valutate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto che il diniego fosse già stato correttamente motivato e che le censure sul punto fossero generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano state richieste ma il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto già adeguatamente argomentato nella decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia concorso con colpa alla determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e quello delle attenuanti generiche, se sorretti da congrua motivazione di merito, non possono essere utilmente censurati in cassazione con doglianze generiche o meramente reiterative.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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