Sentenza n. 980/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della determinazione D-OMISSIS-EP PROT. 0006266 del 28 gennaio 2025 (notificata in data 01 febbraio 2025), con cui il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per Gli Affari Generali E Le Politiche Del Personale Della Polizia Di Stato Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n.151/2001; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede prossima alla residenza della famiglia
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso un ufficio della Questura di Roma, aveva chiesto l’assegnazione temporanea a una sede prossima alla residenza familiare per assicurare la propria presenza nella cura della figlia minore di tre anni, mentre la moglie lavorava stabilmente presso l’amministrazione penitenziaria in altra sede. L’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e poi respinto l’istanza richiamando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le carenze di organico dell’ufficio di appartenenza, l’evento giubilare previsto per il 2025 e la maggiore complessità operativa della sede romana rispetto a quella richiesta. Il ricorrente ha dedotto illogicità ed erroneità del diniego, violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato il carattere generico del richiamo alle scoperture di organico, l’assenza di indicazioni sulle proprie specifiche mansioni e sulla sua eventuale insostituibilità, la mancata comparazione tra la sede di provenienza e quella richiesta e l’omessa valutazione di un’assegnazione frazionata o parziale. Ha inoltre evidenziato che presso la sede richiesta la scopertura nello specifico ruolo era limitata e che presso la Questura di Roma vi era una consistenza di personale superiore alla pianta organica. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame della posizione, all’esito del quale il Ministero aveva temporaneamente assegnato il ricorrente alla sede richiesta, con riserva di revisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, condannando il Ministero al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite. Il giudice ha qualificato l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 come strumento diretto alla tutela della famiglia, della genitorialità e dell’interesse del minore, sicché l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e non meramente apparente. Pur riconoscendo che, per il personale delle Forze di polizia, il diniego può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio e che tali esigenze non devono necessariamente essere eccezionali, il TAR ha ritenuto insufficiente il provvedimento impugnato. Il richiamo alle carenze di organico, alle esigenze di sicurezza della capitale e al Giubileo era generico, apodittico e non documentato; mancava l’indicazione delle specifiche funzioni svolte dal dipendente, della loro eventuale non sostituibilità e delle concrete conseguenze del trasferimento sull’organizzazione dell’ufficio. L’amministrazione non aveva inoltre comparato le esigenze della sede di provenienza con quelle della sede richiesta, né valutato soluzioni alternative, come un’assegnazione frazionata, anche considerando la durata triennale del beneficio e la cessazione dell’evento giubilare nel dicembre 2025. La motivazione non aveva adeguatamente considerato la distanza dalla famiglia, i diritti della minore, il disagio familiare e l’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Il successivo riesame cautelare, conclusosi con l’assegnazione temporanea, è stato valorizzato come conferma della possibilità di una diversa valutazione, ma non ha fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, può essere disposto ...
La disposizione tutela primariamente la famiglia, la genitorialità e l’interesse del minore. Per il personale delle Forze di polizia, il beneficio è soggetto alla disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma impone una motivazione concreta, specifica e verificabile.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
La norma speciale applicabile al personale della Polizia di Stato non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare puntualmente le ragioni ostative; le esigenze organiche o di servizio non possono essere espresse mediante formule generiche sulla carenza di personale.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione ha previamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sentenza non fonda tuttavia l’annullamento su una specifica violazione del contraddittorio procedimentale.
artt. 29, 30 e 31 Cost.
Sono richiamati come fondamento costituzionale della tutela della famiglia, della maternità, della paternità e dell’esercizio delle funzioni genitoriali.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991
In tutte le decisioni relative ai fanciulli ... l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
L’interesse superiore del minore deve essere considerato in modo preminente anche nelle decisioni amministrative relative all’assegnazione temporanea del genitore.
Direttiva (UE) 2019/1158
È richiamata quale fonte europea in materia di equilibrio tra vita professionale e vita familiare e di condivisione delle responsabilità genitoriali.
d.lgs. 105/2022
È richiamato quale normativa di recepimento della direttiva sul work-life balance, orientata a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata e la condivisione delle responsabilità di cura.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 riguardante il personale della Polizia di Stato, il diniego fondato su esigenze organiche o di servizio è legittimo solo se tali esigenze sono specificamente individuate, adeguatamente istruite e concretamente riferite all’ufficio e alle mansioni del dipendente; non sono sufficienti formule generiche sulla carenza di organico o richiami indifferenziati alle criticità del territorio.
- L’amministrazione, nel bilanciare le esigenze organizzative con la tutela della famiglia e dell’interesse del minore, deve comparare concretamente la situazione della sede di provenienza con quella della sede richiesta, indicando le ricadute effettive dell’assegnazione sull’organizzazione del servizio.
- La motivazione del diniego deve considerare la concreta sostituibilità del dipendente, la specificità o fungibilità delle mansioni svolte e la possibilità di ricorrere a soluzioni organizzative alternative, compresa, ove compatibile, un’assegnazione frazionata o temporalmente modulata.
- L’interesse del minore e il diritto del genitore alla partecipazione alla cura familiare costituiscono elementi sostanziali della valutazione amministrativa e non possono essere sacrificati sulla base di un bilanciamento meramente enunciato, privo di istruttoria individualizzata e di motivazione verificabile.
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