Sentenza del 04/11/2015 n. 22494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR del Piemonte che aveva escluso l'assoggettamento a IRAP della contribuente e annullato, in sostanza, la cartella di pagamento relativa all'IRAP dichiarata e non versata per l'anno 2003. Nel merito, la controversia riguardava la sussistenza di un'attività autonomamente organizzata, considerato che la contribuente svolgeva l'attività di medico di base senza un significativo impiego di personale dipendente e con beni strumentali limitati e strettamente necessari.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i cinque motivi di ricorso nel merito, perché ha rilevato preliminarmente l'irregolarità della notifica del ricorso. Mancava infatti agli atti l'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta; la semplice richiesta di un duplicato alle Poste italiane non è stata ritenuta sufficiente. Poiché l'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La cartella di pagamento era stata emessa per il recupero dell'IRAP dichiarata e non versata, attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
La CTR aveva interpretato il requisito dell'attività autonomamente organizzata escludendone la sussistenza nel caso del medico di base che operi con personale assente o minimo e con beni strumentali strettamente necessari.
Codice di procedura civile, art. 149
Per la notificazione a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento del piego contenente l'atto giudiziario.
Codice di procedura civile, art. 140
Nei casi di notificazione secondo la procedura prevista dall'articolo, è necessario provare anche la ricezione dell'avviso informativo da parte del destinatario.
Sentenze della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010 e n. 63 del 25 febbraio 2011
Il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario si verifica con la ricezione dell'avviso informativo; tale circostanza deve essere adeguatamente comprovata dal notificante.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 458 del 13 gennaio 2005 e n. 627 del 14 gennaio 2008
L'avviso di ricevimento costituisce prova indispensabile del perfezionamento della notificazione a mezzo posta e dell'effettiva instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la regolarità della notificazione del ricorso è una verifica preliminare e può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni di merito.
- Quando un atto processuale è notificato a mezzo posta, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento o altra prova legalmente idonea della ricezione; la mera richiesta di un duplicato non ancora ottenuto non è normalmente sufficiente.
- L'assenza della prova del perfezionamento della notifica impedisce di ritenere validamente instaurato il contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In controversie IRAP relative a professionisti, l'assoggettamento al tributo dipende dalla concreta presenza di un'autonoma organizzazione, valutata considerando personale impiegato, beni strumentali e modalità effettive di esercizio dell'attività; tuttavia, in questo caso la Corte non ha deciso tale questione per ragioni processuali.
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