Cassazione Penale, Sentenza n. 15355/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte suprema, rilevato che in atti è confluito il certificato di morte dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per la morte dell'imputato. Pertanto l'azione penale e le pronunce di condanna sono estinte e la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zanotti impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia: lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta documentale semplice e bancarotta preferenziale, aveva dichiarato di non doversi procedere per l'imputazione di bancarotta semplice per prescrizione e aveva rimodulato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Il ricorso verte sull'impugnazione di tale decisione.
Norme richiamate
Estinzione del reato per morte dell'imputato (principio generale)
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato determina l'estinzione dei reati e impone l'annullamento della sentenza penale senza rinvio, con conseguente cessazione dell'azione penale
Prescrizione (richiamata nella motivazione della Corte d'Appello)
La Corte d'Appello aveva dichiarato per una delle imputazioni l'estinzione del reato per prescrizione; il giudice della legittimità tiene conto di tale statuizione ma ha comunque annullato la sentenza per l'evento estintivo sopravvenuto (morte)
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e l'azione penale: quando il certificato di morte è acquisito agli atti il giudice deve dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio le pronunce penali ancora impugnate o non definitivamente eseguite.
- L'estinzione per morte è distinta dall'estinzione per prescrizione: la prescrizione estingue il reato per decorso del tempo, mentre la morte estingue l'azione penale indipendentemente dallo stato della prescrizione.
- È necessario acquisire e verificare il certificato di morte nei fascicoli processuali quando emerge la notizia della morte; la mancata acquisizione può impedire l'applicazione dell'evento estintivo.
- L'annullamento senza rinvio comporta che non si procede oltre nel processo penale; le eventuali questioni patrimoniali o i diritti dei creditori possono, comunque, trovare tutela attraverso sedi civili o concorsuali, salva la disciplina specifica applicabile.
- Se la morte sopravviene in corso di impugnazioni o esecuzione, il giudice della legittimità o dell'esecuzione deve valutare l'evento estintivo e dichiarare la cessazione del procedimento penale; le pronunce già eseguite possono necessitare valutazione specifica in rapporto agli atti compiuti.
- In casi simili è opportuno segnalare tempestivamente al giudice il decesso con prova documentale (certificato di morte) per ottenere la declaratoria di estinzione e la chiusura del procedimento penale.
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