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Sentenza

Sentenza n. 12258/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento quanto al ricorso n. 5692 del 2024: del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 14 settembre 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; quanto al ricorso n. 7113 del 2024: del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 27 marzo 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 16 maggio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202407113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due decreti del Ministero dell’Interno di rigetto delle domande di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i rispettivi decreti ministeriali di diniego della cittadinanza, adottati ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il rigetto era fondato sull’emersione, a carico di entrambi, di una notizia di reato segnalata dalla Polizia Economico-Finanziaria per la violazione dell’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, relativa a indebita compensazione di tributi per fatti commessi nel 2018 e nel 2019. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la contestazione penale era stata superata dalla sentenza assolutoria del 13 febbraio 2024, pronunciata perché il fatto non costituisce reato. Il marito ha evidenziato che tale sentenza avrebbe dovuto incidere sul diniego del 17 gennaio 2024; la moglie ha contestato la valutazione negativa compiuta nel decreto del 27 marzo 2024, benché la sentenza fosse stata depositata circa un mese e mezzo prima. I ricorrenti hanno inoltre valorizzato il loro stabile inserimento sociale ed economico, l’occupazione stabile e l’assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, poiché riguardavano i dinieghi di cittadinanza adottati sulla base del medesimo fatto contestato a entrambi i coniugi. Nel merito, ha ritenuto infondati i ricorsi. La condotta di indebita compensazione è stata considerata di particolare disvalore perché lesiva dell’interesse fiscale alla regolare e tempestiva riscossione dei tributi e realizzata mediante un comportamento elusivo incidente sulla fase di autoliquidazione delle imposte. Il fatto era inoltre coevo alle domande di cittadinanza e collocato nel periodo decennale di osservazione, nel quale l’Amministrazione può valutare le condotte penalmente rilevanti e il grado di integrazione dell’interessato. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento e può essere valutato negativamente ai fini della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Quanto al marito, la sentenza assolutoria era comunque successiva al diniego del 17 gennaio 2024 e non poteva essere considerata dall’Amministrazione nella valutazione originaria. Quanto alla moglie, la sentenza era stata depositata prima del decreto, ma l’istruttoria risultava già chiusa l’11 novembre 2023; inoltre, la ricorrente non aveva comunicato tempestivamente all’Amministrazione l’intervenuta assoluzione. Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, rilevando che stabile occupazione, inserimento sociale, assenza di pericolosità e regolare soggiorno costituiscono condizioni ordinarie e prerequisiti, non speciali meriti sufficienti per ottenere la cittadinanza. La residenza decennale richiesta dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 deve essere valutata non solo quantitativamente, come durata, ma anche qualitativamente, come periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede non soltanto il decorso quantitativo di almeno dieci anni di residenza legale, ma anche una valutazione qualitativa dell’integrazione, dell’affidabilità e della condotta del richiedente nel periodo di osservazione.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    La violazione concernente l’indebita compensazione è stata ritenuta espressiva di particolare disvalore sul piano amministrativo, in quanto lesiva dell’interesse fiscale alla regolare e tempestiva riscossione dei tributi.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La stabile occupazione e le condizioni richieste per l’ingresso e il soggiorno regolare costituiscono condizioni ordinarie per la permanenza dello straniero, non speciali meriti ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Le condizioni necessarie per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano il livello minimo di integrazione e affidabilità, insufficiente da solo a fondare la concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito dei dieci anni di residenza legale ha una duplice dimensione: quantitativa, come durata minima del soggiorno, e qualitativa, come periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende, adeguata integrazione e adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale; pertanto, il medesimo fatto può essere valutato negativamente dall’Amministrazione ai fini della cittadinanza anche se il procedimento penale si conclude con assoluzione, in ragione della diversa finalità e del diverso standard valutativo dei due procedimenti.
  • Una condotta tributaria penalmente contestata, consistente nell’indebita compensazione e collocata nel periodo decennale di osservazione o a ridosso della domanda di cittadinanza, può sorreggere il diniego quando sia ritenuta espressiva di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
  • La sentenza penale assolutoria sopravvenuta dopo l’adozione del diniego non può essere utilizzata per censurare retrospettivamente la legittimità del provvedimento originario; inoltre, quando l’istruttoria amministrativa sia già stata chiusa e l’interessato non abbia comunicato tempestivamente l’assoluzione intervenuta prima del provvedimento finale, l’Amministrazione non è tenuta a rivalutare d’ufficio l’istruttoria sulla base di tale elemento.
  • La stabile occupazione, l’inserimento sociale ed economico, l’assenza di pericolosità sociale e il regolare soggiorno costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la permanenza dello straniero, ma non integrano di per sé quei meriti speciali idonei a superare elementi ostativi nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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