Cassazione Penale, Ordinanza n. 19773/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità del gravame. La condanna di merito per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione al fallimento di una società in liquidazione. Con l'unico motivo deduceva, in sostanza, che la messa in liquidazione della società sarebbe stata ritardata per tentare di garantirne la sopravvivenza, anche mediante l'impiego di risorse personali, sostenendo quindi una lettura non fraudolenta della gestione societaria. La Corte ha ritenuto il motivo generico e inconferente rispetto alla sentenza impugnata e ai capi di imputazione, osservando che la condanna per la bancarotta distrattiva era fondata sulla cessione di fatto dell'azienda a un'altra società senza corrispettivo, mentre la bancarotta impropria era basata sull'alterazione dei dati di bilancio che aveva consentito di ritardare la liquidazione in danno dei creditori.
Norme richiamate
art. 223 l. fall.
Richiamato implicitamente per la bancarotta impropria da operazioni dolose; la condotta consistita nell'alterazione dei dati di bilancio finalizzata a ritardare la liquidazione della società e a pregiudicare i creditori è stata ritenuta idonea a integrare il reato.
art. 216 l. fall.
Richiamato implicitamente per la bancarotta fraudolenta distrattiva; la cessione di fatto dell'azienda a un'altra società senza corrispettivo è stata considerata condotta distrattiva penalmente rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una lettura alternativa e generica dei fatti, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i capi di imputazione.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta distrattiva, integra la condotta tipica la cessione di fatto dell'azienda a un diverso soggetto senza corrispettivo, quando ciò comporti sottrazione di compendio patrimoniale alla garanzia dei creditori.
- Ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose, rileva l'alterazione dei dati di bilancio quando sia funzionale a ritardare la liquidazione della società e produca un pregiudizio per i creditori.
- La deduzione di una finalità sostanzialmente conservativa dell'impresa, ove non si confronti con gli specifici fatti accertati in sentenza, non è idonea a scalfire la ricostruzione della responsabilità per bancarotta.
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