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Sentenza

Sentenza del 15/06/2015 n. 5407 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Recupero a tassazione di somme detenute all'estero - Utilizzabilità dei dati rinvenuti nella c.d. Lista Falciani - Presentazione del cd. scudo fiscale ex art. 13bis d.l. 78/2009 - Illegittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione somme detenute all'estero basandosi sui dati contenuti nella cosiddetta "Lista Falciani". Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, dimostrando di aver presentato la dichiarazione riservata delle attività emerse, sottoscritta dall'intermediario, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009, nell'ambito dello scudo fiscale.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato unicamente sui dati della Lista Falciani, nonostante il contribuente avesse provato la regolarizzazione delle attività estere mediante la dichiarazione riservata prevista dalla normativa sullo scudo fiscale. In linea generale, l'Amministrazione può utilizzare elementi aventi valore indiziario, salvo che siano inutilizzabili per legge o acquisiti violando diritti del contribuente; tuttavia, nel caso concreto, la prova della regolarizzazione rendeva illegittimo il recupero a tassazione basato esclusivamente su quei dati.

Norme richiamate

  • Articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009

    La norma disciplina lo scudo fiscale e consente la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante dichiarazione riservata sottoscritta dall'intermediario. La prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione può impedire il recupero a tassazione fondato sui medesimi dati.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualsiasi elemento dotato di valore indiziario per accertare l'evasione, purché non sia inutilizzabile per legge o acquisito in violazione dei diritti del contribuente.
  • I dati provenienti da archivi o elenchi, come la Lista Falciani, non determinano automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, ma devono essere valutati insieme alle altre prove e nel rispetto delle garanzie del contribuente.
  • Se il contribuente dimostra di aver regolarizzato le attività estere tramite una procedura fiscale prevista dalla legge, l'Amministrazione non può recuperare nuovamente a tassazione quelle stesse attività sulla sola base di dati anteriori alla regolarizzazione.
  • La dichiarazione riservata e la documentazione dell'intermediario assumono particolare rilievo probatorio per dimostrare l'adesione allo scudo fiscale.
  • Un accertamento fondato esclusivamente su dati esterni, senza considerare una comprovata regolarizzazione fiscale, può essere annullato.

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