Sentenza n. 568/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto: -) il ricorso principale il decreto adottato in data 15 novembre 2018 dal Ministero dell’Interno, notificato in data 14 dicembre 2018, con il quale, per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, -OMISSIS- veniva trasferito, con effetto immediato, dalla Questura di Palermo alla Questura di Cagliari: -) il ricorso con motivi aggiunti il decreto adottato dal Ministero dell’Interno, il 28 giugno 2021 e notificato il 13 luglio 2021, nella parte in cui veniva data esecuzione al decreto impugnato con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l'impugnazione del decreto ministeriale di trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale e del successivo atto esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo error in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, della legge n. 241/1990, della legge n. 104/1992, degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dei principi di proporzionalità e giusto procedimento. Ha contestato la sussistenza e la valutazione dei presupposti del trasferimento, il rilievo attribuito alle intercettazioni e alle frequentazioni, la mancata considerazione delle esigenze familiari, l'assenza di preventiva informazione dell'organizzazione sindacale, la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, l'asserito sviamento dalla causa tipica e l'irragionevolezza della misura. Ha inoltre impugnato il rigetto delle censure relative al provvedimento esecutivo e della domanda risarcitoria, nonché la condanna alle spese del primo grado.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che il trasferimento disposto nel 2018 non aveva mai prodotto effetti, dapprima per il congedo per malattia e per i successivi provvedimenti disciplinari e, poi, per la destituzione, la riammissione in servizio e gli ulteriori sviluppi della posizione del dipendente. In una distinta sentenza del 4 agosto 2026 era stato accertato il diritto dell'interessato al transito nei ruoli civili, con decorrenza dal 20 luglio 2023, per effetto della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di transito. Tale sopravvenuta situazione rendeva priva di utilità giuridica ed economica la decisione sull'annullamento del trasferimento e dell'atto esecutivo, sicché i primi cinque motivi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; il settimo motivo sulle spese è stato assorbito. Il sesto motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria, è stato respinto. Il giudice ha osservato, da un lato, che il trasferimento non era stato eseguito e non aveva natura intrinsecamente disciplinare, così da non configurare un danno giuridicamente rilevante o un interesse morale all'annullamento; dall'altro, che la domanda risarcitoria era radicalmente inammissibile perché nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti mancavano l'allegazione e l'individuazione dei fatti costitutivi della responsabilità, del danno e del nesso causale. Tali elementi non potevano essere introdotti per la prima volta mediante una memoria non notificata, né potevano essere desunti dalle sole censure di illegittimità dell'atto. Le spese del grado sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 335/1982
motivi di opportunità e incompatibilità ambientale
Disciplina il trasferimento del personale della Polizia di Stato per ragioni di opportunità e incompatibilità ambientale; nel caso concreto il merito delle relative censure non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, la pronuncia non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, giuridica, economica, strumentale o morale.
art. 2697 c.c.
Nell'azione risarcitoria grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compreso il danno e il nesso causale.
art. 115 c.p.c.
Il principio dell'onere della prova opera anche nel giudizio amministrativo risarcitorio, a differenza del metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per danni derivanti da attività autoritativa illegittima è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un mutamento della situazione di fatto o di diritto elimina qualsiasi utilità concreta, anche solo strumentale o morale, che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione sull'atto impugnato.
- La mancata esecuzione del provvedimento di trasferimento, unitamente al successivo consolidamento di una diversa posizione giuridica del dipendente, può rendere priva di utilità la pronuncia sull'annullamento dell'atto di trasferimento e del suo atto esecutivo.
- L'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo è soggetta al generale onere della prova: il ricorrente deve allegare e dimostrare il fatto illecito, il danno-conseguenza e il nesso causale, non potendo fare affidamento sul metodo acquisitivo proprio dell'azione impugnatoria.
- Le domande risarcitorie e le relative poste di danno devono essere specificate negli atti processuali notificati; una memoria difensiva non notificata non può integrare postumamente una domanda risarcitoria generica né introdurre per la prima volta i fatti costitutivi della responsabilità.
- I fatti costitutivi dell'illegittimità del provvedimento non coincidono necessariamente con quelli costitutivi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione; pertanto, le sole censure di annullamento non assolvono l'onere di allegazione della domanda di danni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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