Sentenza n. 395/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione alla sentenza n. 107/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia. La sentenza era stata regolarmente notificata, era divenuta irrevocabile ed era stato prodotto il relativo attestato di cancelleria. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato né corrisposto le somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il titolo sostanziale del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro, la cui attribuzione economica doveva essere eseguita dall'Amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile se sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato è divenuto esecutivo e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore e munito dei poteri necessari per adottare gli atti amministrativi e contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando l'inottemperanza al giudicato risulti accertata.
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