Sentenza del 09/03/2018 n. 5771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002, sostenendo che la rendita catastale definita mediante conciliazione giudiziale nel 2004 non potesse essere utilizzata per determinare l'imposta relativa al 2002. In cassazione deduceva, inoltre, l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, poiché l'atto conteneva la trascrizione dei passaggi censurati della sentenza di primo grado e indicava le specifiche ragioni di dissenso. Contestava anche il contrasto tra motivazione e dispositivo, l'errata applicazione delle norme sull'efficacia temporale delle rendite catastali e l'omessa motivazione sulla rendita proposta con procedura Docfa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo ammissibile l'appello: l'atto rispettava il requisito dei motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte dal giudice regionale dopo una pronuncia di inammissibilità, quindi prive di autonoma rilevanza decisoria. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa composizione dello stesso giudice regionale, che dovrà esaminare nel merito l'appello. La Commissione dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Il ricorso in appello contiene i motivi specifici dell'impugnazione
L'appello tributario è ammissibile quando individua le parti della sentenza contestate e illustra le ragioni specifiche per cui esse sarebbero errate. Non è necessario che l'atto utilizzi formule sacramentali, purché la critica alla decisione impugnata sia concretamente riconoscibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
La norma applicabile all'ammissibilità dell'appello tributario era quella vigente del processo tributario, non il precedente D.P.R. n. 636 del 1972, ormai abrogato.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
La disposizione disciplina la determinazione della base imponibile ICI in relazione alla rendita catastale, ma la Corte non ha deciso nel merito la questione temporale relativa all'utilizzabilità della rendita per l'anno 2002.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
La norma riguarda l'efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate e la loro utilizzabilità ai fini tributari. La questione è stata rinviata al giudice di merito e non è stata definita dalla Corte di cassazione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità del procedimento o della sentenza e all'omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto, la censura sulla violazione processuale è stata accolta, mentre quelle di merito sono state ritenute inammissibili.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 3840 del 20 febbraio 2007
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la motivazione sul merito svolta ad abundantiam
Quando una decisione si fonda su una pronuncia pregiudiziale di inammissibilità, le considerazioni aggiuntive sul merito non costituiscono una decisione effettiva su quel merito e non possono essere autonomamente impugnate per difetto di interesse.
Massime di principio
- In un appello tributario occorre contestare specificamente la sentenza di primo grado, indicando quali passaggi vengono censurati e per quali ragioni; la semplice riproposizione delle doglianze originarie può essere insufficiente, ma la trascrizione dei passaggi decisivi accompagnata da una critica concreta può soddisfare il requisito di specificità.
- Il giudice deve applicare la disciplina processuale vigente al momento del giudizio e non una normativa abrogata, salvo specifiche disposizioni transitorie.
- Se il giudice dichiara l'appello inammissibile, le successive argomentazioni sul merito sono normalmente considerazioni meramente aggiuntive: la parte deve impugnare la statuizione di inammissibilità e non ha interesse a contestare autonomamente tali argomentazioni.
- La cassazione della sentenza per un vizio processuale non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul tributo: il giudice di rinvio può ancora esaminare e decidere il merito della controversia.
- Quando si discute dell'efficacia temporale di una rendita catastale, occorre distinguere tra rendita proposta dal contribuente, rendita attribuita o rettificata dall'Ufficio e rendita definita tramite conciliazione, verificando per ciascuna la data di efficacia e le norme applicabili all'annualità d'imposta contestata.
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