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Sentenza

Sentenza n. 4957/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 3 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    "Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza"

    Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, il sopravvenuto provvedimento o comportamento satisfattivo ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    "integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio"

    Il sopravvenuto soddisfacimento integrale della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa integra il pieno soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento, anche se non equivale ancora alla decisione finale sull’istanza sostanziale.
  • La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata in un giudizio contro il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
  • La compensazione delle spese non esclude la condanna dell’amministrazione alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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