Corte di giustizia, Sentenza C-249/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020. — JE contro KF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro. — Causa C-249/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta restrittivamente l’articolo 10 del regolamento Roma III: la legge del foro entra in gioco solo se la legge applicabile non contempla affatto il divorzio. Se invece la legge straniera lo prevede, ma richiede presupposti più severi, l’articolo 10 non opera. Nel caso concreto, poiché la legge italiana prevede il divorzio, il giudice rumeno non può sostituirla con la legge rumena solo perché quest’ultima è meno esigente.
Interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010: applicazione della legge del foro solo se la legge straniera designata non prevede il divorzio in alcuna forma.
La questione giuridica
Se l’espressione dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 secondo cui la legge applicabile "non prevede il divorzio" debba essere intesa in senso stretto, come riferita solo ai casi in cui la legge straniera non contempla affatto il divorzio, oppure in senso estensivo, includendovi anche i casi in cui la legge straniera ammette il divorzio ma solo a condizioni eccezionalmente restrittive, diverse o più gravose rispetto a quelle della legge del foro.
Principio di diritto
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010, quale eccezione alle regole di conflitto degli articoli 5 e 8, si applica solo quando la legge straniera designata non prevede il divorzio in alcuna forma; non basta che tale legge lo ammetta ma lo subordini a condizioni più restrittive o a un previo istituto come la separazione personale. In tale ipotesi, il giudice adito deve applicare la legge straniera designata e verificare le condizioni sostanziali richieste da essa, senza sostituirla con la legge del foro per la sola maggiore severità delle condizioni previste.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 5 regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 8 regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 10 regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 12 regolamento (UE) n. 1259/2010
- Articolo 13 regolamento (UE) n. 1259/2010
Interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul București in una controversia tra due coniugi rumeni, JE e KF, sulla legge applicabile al loro divorzio. La Corte è chiamata a chiarire quando possa operare la legge del foro ai sensi dell’articolo 10 del regolamento Roma III.
Fatti e procedimento principale
JE ha proposto domanda di divorzio dinanzi ai giudici rumeni. Il giudice di primo grado ha ritenuto competente il giudice rumeno in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, ma ha individuato come legge applicabile la legge italiana, ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, poiché la residenza abituale dei coniugi era in Italia al momento della domanda. Secondo il diritto italiano, il divorzio era subordinato a una previa separazione personale omologata o pronunciata da un giudice e al decorso di almeno tre anni.
Il giudice di primo grado ha concluso che, poiché il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale, la domanda non poteva essere esaminata nel merito dai giudici rumeni. JE ha impugnato la decisione sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l’articolo 2600 del codice civile rumeno, trasposizione dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, e quindi la legge rumena, in quanto la legge italiana sarebbe eccessivamente restrittiva.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’espressione dell’articolo 10 "non preveda il divorzio" debba essere interpretata solo come assenza totale dell’istituto del divorzio nella legge straniera, oppure se comprenda anche il caso in cui la legge straniera ammetta il divorzio ma lo subordini a condizioni eccezionalmente restrittive, come un obbligo preliminare di separazione personale non previsto dalla legge del foro.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla competenza giurisdizionale;
- il regolamento (UE) n. 1259/2010, in particolare gli articoli 5, 8, 10, 12 e 13;
- i considerando 9, 21, 24, 26 e 29 del regolamento n. 1259/2010;
- l’articolo 267 TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 10 costituisce una deroga agli articoli 5 e 8 del regolamento e, come norma derogatoria, deve essere interpretato restrittivamente. Dal testo emerge che la legge del foro si applica solo quando la legge designata "non prevede il divorzio"; non vi è alcun riferimento alle ipotesi in cui il divorzio sia previsto ma disciplinato da condizioni più rigorose.
L’interpretazione è confermata dal contesto sistematico: la stessa formula compare nell’articolo 13 e il considerando 26 spiega che, quando si dice che una legge non prevede il divorzio, ciò significa che essa non contempla l’istituto del divorzio. Inoltre, il regolamento include espressamente anche la separazione personale nel proprio ambito, sicché una differenza procedurale tra ordinamenti non basta a far scattare l’articolo 10.
Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi del regolamento: certezza del diritto, prevedibilità, flessibilità e agevolazione della libera circolazione. Un’interpretazione estensiva dell’articolo 10 imporrebbe al giudice un esame caso per caso della maggiore o minore severità delle condizioni di divorzio, compromettendo la prevedibilità e l’autonomia della volontà dei coniugi, oltre a incentivare comportamenti opportunistici nella scelta del foro.
Applicazione al caso concreto
Poiché la legge italiana designata dall’articolo 8 prevede il divorzio, l’articolo 10 non è applicabile. La circostanza che il diritto italiano richieda una previa separazione personale e che il diritto rumeno non conosca tale istituto è irrilevante ai fini della sostituzione della legge applicabile con la legge del foro.
La Corte aggiunge, in termini utili al giudice nazionale, che il fatto che la normativa rumena non preveda una procedura di separazione personale non può privare di effetto utile il regolamento. Se il giudice rumeno è competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003, egli deve comunque verificare le condizioni sostanziali previste dalla legge straniera applicabile nel contesto del giudizio di divorzio, anche se non può pronunciare egli stesso la separazione personale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 dev’essere interpretato nel senso che i termini "qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio" riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.
Principi affermati
- L’articolo 10 ha natura eccezionale e va interpretato restrittivamente.
- La mera severità delle condizioni poste dalla legge straniera non consente di sostituirla con la legge del foro.
- Se la legge designata contempla il divorzio, il giudice deve applicarla anche se richiede presupposti procedurali o sostanziali più onerosi.
- L’obiettivo del regolamento è garantire prevedibilità e certezza, non uniformare il livello di facilità del divorzio tra gli Stati membri partecipanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-517/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-584/17
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-378/16
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-73/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-80/19
- Sentenza · 16 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-97/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →