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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44438/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e per reati connessi. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto, sostenendo che i giudici avevano erroneamente ricondotto la sua posizione a un diverso sodalizio (confederazione tra gruppi Del Re e Pistone) modificando il fatto contestato; 2) vizio di motivazione circa la gravità indiziaria e insufficiente prova di una partecipazione stabile al sodalizio; 3) illegittimità della custodia in carcere in relazione alle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), invocando confessione, attività lavorativa e domicilio lontano quale prova di superamento del pericolo di fuga o di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi sia stata una modifica del fatto contestato: nella sostanza la posizione del ricorrente consisteva nella partecipazione stabile quale acquirente/gestore di una piazza di spaccio collegata ai Pistone e, per tramite di questi, ai Del Re. La gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente in virtù di plurime forniture, rilevanti quantitativi, modalità operative consolidate, il coinvolgimento familiare dei Pistone, i viaggi del ricorrente a Napoli per consegnare i proventi e il fatto che il ricorrente si fosse fatto carico delle spese legali dei Pistone dopo i loro arresti. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto operante la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi specifici e precisi per superarla: la dichiarazione di ravvedimento generica, un'unica busta paga e il domicilio paterno non sono risultati idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di mantenimento di rapporti illeciti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; è la fattispecie di reato principale per la quale è stata disposta la misura cautelare.

  • codice di procedura penale, art. 521

    Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra accusa e fatto. La Corte ha interpretato che non vi è stata indebita mutazione del fatto quando, pur evocando rapporti fra gruppi diversi, la sostanza della contestazione rispetto alla posizione dell'imputato (partecipazione stabile come acquirente/gestore di piazza di spaccio) è rimasta invariata.

  • codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Regole sulle misure cautelari e sui criteri per la loro applicazione. In particolare l'art. 275, comma 3, determina una presunzione relativa a favore della custodia in carcere in presenza di gravi indizi: grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi precisi e concreti per superare tale presunzione.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come partecipazione stabile a un sodalizio non richiede che sia perfettamente definita la gerarchia o il legame federativo tra più gruppi, purché la posizione dell'imputato risulti sostanzialmente volta ad assicurare lo sviluppo continuo dell'attività illecita (es. approvvigionamenti ripetuti, rilevanti quantitativi, ruolo di intermediazione).
  • Il rapporto continuativo tra fornitore e acquirente può superare la soglia del mero sinallagma contrattuale e costituire partecipazione associativa se emerge l'adesione dell'acquirente al 'programma criminoso' attraverso modalità operative, volume delle forniture e importanza economica delle transazioni.
  • Per contestare la necessità della custodia cautelare e ottenere misure meno afflittive, il soggetto deve fornire elementi concreti, specifici e documentati (più buste paga, elementi certi di interruzione dei rapporti criminosi, garanzie concrete sull'impossibilità di mantenere contatti illeciti). Dichiarazioni generiche di ravvedimento sono inadeguate.
  • Il giudice del riesame può confermare misure cautelari se la valutazione complessiva degli elementi probatori mostra un vincolo stabile e un concreto pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; l'irrilevanza della destinazione ultima del denaro non scalfisce la ricostruzione di un vincolo associativo quando il contributo del singolo risulti determinante per l'attività del sodalizio.
  • Il sostenimento di spese legali per altri membri arrestati o altri atti di solidarietà economica possono essere valutati come elementi indiziari dell'appartenenza o dell'affectio societatis all'interno di un gruppo criminoso.

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