Cassazione Civile, Ordinanza n. 18291/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2009 presentata da una società che svolgeva servizio di trasporto pubblico locale, ritenendo di poter fruire della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), del d.lgs. n. 446 del 1997, non applicata in dichiarazione. L’Ufficio negava il rimborso sostenendo che l’agevolazione fosse esclusa per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa nel settore del trasporto pubblico provinciale. In primo grado il ricorso della società veniva accolto; in appello la decisione era confermata, ritenendosi insussistenti una concessione traslativa e una tariffa remunerativa. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/difetto di motivazione, deducendo che la CTR non aveva spiegato perché non si trattasse di concessione traslativa né perché la tariffa non fosse remunerativa; 2) in subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1361, 1367 e 2697 c.c., per non avere riconosciuto la sussistenza dei presupposti ostativi all’agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, perché non aveva svolto il necessario percorso logico-argomentativo sulla sussunzione dei fatti nella norma e non aveva spiegato adeguatamente né la mancanza di una concessione traslativa né l’assenza di una tariffa remunerativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese, affinché riesamini la vicenda dando conto in motivazione dell’eventuale ricorrenza dei requisiti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa, rilevanti ai fini dell’applicazione della deduzione IRAP.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), d.lgs. n. 446 del 1997
La deduzione IRAP invocata dipende, nel caso concreto, dall’accertamento della mancanza dei requisiti ostativi della concessione traslativa e della tariffa remunerativa; la loro esistenza o meno va compiutamente motivata dal giudice di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sul contenuto della motivazione della decisione tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, non potendo bastare un’affermazione apodittica o tautologica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre in modo chiaro le ragioni della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge, rimasta assorbita.
artt. 1361 e 1367 c.c.
Invocati nel secondo motivo in relazione all’interpretazione della disciplina e del rapporto contrattuale rilevante ai fini fiscali, ma non esaminati per assorbimento.
art. 2697 c.c.
Invocato nel secondo motivo in tema di riparto dell’onere della prova, ma non scrutinato per effetto dell’assorbimento.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche o alla mera parafrasi di norme, senza esplicitare il percorso logico seguito dal giudice nel passaggio dai fatti accertati alla regola applicata.
- Il vizio di motivazione apparente determina la nullità della sentenza, poiché il controllo di legittimità richiede una decisione che renda comprensibile la sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta.
- Quando la decisione di merito dipende dall’accertamento di requisiti fattuali specifici, il giudice deve dare conto in motivazione dell’esistenza o dell’inesistenza di tali presupposti, specie se essi incidono sull’accesso a un’agevolazione fiscale.
- L’accoglimento del motivo processuale sulla motivazione assorbe l’esame dei motivi di violazione di legge che investono il merito della medesima questione.
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