Sentenza n. 7311/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale - Ufficio IV, prot. 374 del 31.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A030-Musica nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Lazio, nella parte in cui non viene inserito il ricorrente tra i vincitori riservatari; b) della graduatoria allegata al decreto impugnato sub a); c) per quanto possa occorrere, del “Dettaglio della graduatoria” pubblicato sulla piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, nella parte in cui, nella sezione “Stato della domanda”, non inserisce il ricorrente tra i candidati inclusi con riserva; d) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la classe A030-Musica nella Regione Lazio, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori riservatari, nonché il relativo dettaglio della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso ordinario per la classe A030-Musica nella scuola secondaria di primo grado, deduceva di avere superato le prove e conseguito un punteggio complessivo di 190,25 punti, nonché di essere titolare della riserva prevista per il personale con almeno tre anni di servizio ai sensi dell'art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021 e dell'art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023. A seguito dell'aumento dei posti complessivi a 127, i posti riservati sarebbero divenuti 38. Il ricorrente sosteneva che, in applicazione della riserva, avrebbe dovuto essere collocato tra i vincitori riservatari, lamentando la mancata valutazione del titolo dichiarato, in violazione dell'art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023, delle disposizioni del bando e dei principi sul corretto svolgimento del procedimento. Deduceva inoltre difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà, evidenziando che candidati con punteggio inferiore risultavano vincitori in quanto riservatari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione del titolo di riserva e alla rivalutazione della sua posizione. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui il candidato appartenente alla categoria riservataria, se già vincitore per merito, non deve essere computato nella quota dei posti riservati, poiché la riserva deve consentire effettivamente ai beneficiari di accedere ai posti loro destinati e non può essere assorbita dai candidati che avrebbero comunque conseguito la nomina per merito. Tale criterio è stato ritenuto applicabile alla riserva per il personale docente con tre anni di servizio, prevista dall'art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021 e recepita dall'art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023. L'Amministrazione aveva affermato che il ricorrente non avrebbe avuto un punteggio sufficiente, indicando come ultimo riservatario vincitore per merito un candidato con 200 punti; tuttavia, la graduatoria evidenziava un punteggio di 198,75 e la relazione non chiariva come fossero stati considerati i riservatari non vincitori per merito. Poiché dalla graduatoria non risultava alcun candidato titolare della riserva che fosse stato inserito soltanto in forza della quota riservata, mentre i riservatari vincitori per merito non avrebbero dovuto essere conteggiati nella quota, il TAR ha ritenuto fondata la censura di omessa o erronea valutazione del titolo. L'Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del ricorrente e adottare, se necessarie, le conseguenti determinazioni sulla graduatoria, conformandosi ai principi indicati. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati.
Norme richiamate
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
La quota di posti riservati al personale con tre anni di servizio deve essere calcolata in modo da consentire l'effettiva assegnazione dei posti ai beneficiari della riserva; i candidati riservatari già vincitori per merito non devono essere computati ai fini della saturazione della quota riservata.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Prevede la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio, finalizzata a favorire la stabilizzazione dei docenti precari.
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
"tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini"
Le graduatorie devono essere redatte tenendo conto delle riserve previste dalla legge.
art. 9 d.d. n. 2575/2023
"La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale"
Il bando recepisce l'obbligo di applicare le quote di riserva nella formazione della graduatoria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente nel giudizio.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali con una quota di posti riservata a una determinata categoria, il candidato appartenente alla categoria riservataria che risulti comunque vincitore per merito non deve essere computato ai fini della saturazione della quota di riserva, salvo che la disciplina applicabile o la lex specialis prevedano espressamente un criterio diverso.
- La riserva di posti non mira soltanto ad assicurare la presenza nell'amministrazione di soggetti appartenenti a una determinata categoria, ma attribuisce ai beneficiari il diritto a concorrere per una quota di posti specificamente loro destinata; tale quota non può dipendere dagli esiti casuali del collocamento per merito dei riservatari.
- Quando il ricorrente contesta specificamente l'omessa valutazione del titolo di riserva, l'amministrazione deve fornire una spiegazione puntuale delle modalità con cui la riserva è stata applicata e del calcolo dei posti riservati; una relazione generica o fondata su dati non coincidenti con la graduatoria non è idonea a superare la censura.
- In presenza di una graduatoria concorsuale nella quale tutti i candidati riservatari risultino anche vincitori per merito, l'amministrazione deve verificare se la quota riservata sia stata effettivamente assegnata, non potendo considerare automaticamente soddisfatta la riserva mediante il solo inserimento di tali candidati.
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